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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2163/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona che, con decisione del 26/07/2022, aveva rigettato l'appello proposto da Tetta avverso l'ordinanza del GIP (28/06/2022) che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Motivo unico formale: violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza; censura che lamentava il mancato esame delle argomentazioni difensive e apoditticità della valutazione sulle esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura attiene al merito e sia aspecifica; ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari (impossibilità di riesaminare i fatti e la valutazione degli indizi nel merito) e ha ritenuto congrua, coerente e priva di illogicità evidente la motivazione del Tribunale che aveva riconosciuto gravità indiziaria sulla base delle contraddizioni nelle dichiarazioni degli indagati e delle risultanze delle videoregistrazioni, nonché l'aggravamento delle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8 (conv. L. 176/2020) modificato dall'art. 16 D.L. 30/12/2021 n. 228 (conv. L. 15/02/2022 n. 15)

    art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (modificato dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15)

    Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma; la Corte richiama la procedura applicabile per l'assunzione delle deduzioni scritte nella fase cautelare.

  • Codice di procedura penale, art. 310

    Norma invocata in riferimento al rigetto dell'appello dal Tribunale; la Corte ha esaminato la legittimità dell'atto impugnato nei limiti consentiti dalla giurisdizione di legittimità.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna economica del ricorrente.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti di motivazione richiesti in sede di cassazione e alla necessità di esporre il motivo nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 8

    art. 309, comma 8, cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di verbalizzazione, almeno essenziale, delle ragioni addotte in udienza per rendere deducibili in Cassazione eventuali argomentazioni difensive non presenti nel testo dell'ordinanza impugnata.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia.

  • Codice penale (artt. contestati)

    artt. 110, 56, 629 (secondo comma) in relazione al terzo comma n.1 dell'art. 628; nonché artt. 110, 61 n.2, 614 (primo e quarto comma)

    Articoli che descrivono i reati per i quali Tetta era sottoposto a misura cautelare; la Corte li cita per indicare il quadro accusatorio valutato dal Tribunale nella sua motivazione sulla gravità indiziaria.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari, non può riesaminare i fatti né riconsiderare la valutazione del merito (spessore degli indizi, affidabilità delle fonti): il suo sindacato è limitato a verificare la presenza di motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di illogicità evidenti nell'atto impugnato.
  • Per contestare con successo la motivazione di un provvedimento di riesame cautelare è necessario indicare in maniera specifica e circostanziata quali parti della motivazione sarebbero mancanti o illogiche e dimostrare che ciò avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
  • La mera contrapposizione meramente assertiva tra elementi a carico e a discarico non è sufficiente: va dimostrato che gli elementi difensivi erano effettivamente idonei a scalfire la valutazione probatoria e che non sono stati considerati dal giudice in modo sostanziale.
  • Argomentazioni difensive esposte solo in sede di appello o verbalmente in udienza sono sindacabili in Cassazione solo se risultano dal testo dell'ordinanza impugnata o da tracce documentali (memorie scritte, verbalizzazione essenziale dell'udienza); altrimenti la loro mancata considerazione non può essere dedotta in cassazione.
  • Difetti meramente formali o tecniche di redazione della motivazione non costituiscono di per sé nullità: occorre che la carenza motivazionale abbia rilevanza sostanziale, ossia che l'accettazione acritica di argomenti abbia impedito un apprezzamento di segno contrario decisivo.
  • Contraddizioni nelle dichiarazioni degli indagati e riscontri oggettivi (es. videoregistrazioni) possono integrare adeguata base per ritenere la gravità indiziaria e l'esigenza cautelare, incluso il pericolo di inquinamento probatorio, quando la motivazione del giudice sia coerente e priva di errori logici.

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