Cassazione Penale, Sentenza n. 2163/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona che, con decisione del 26/07/2022, aveva rigettato l'appello proposto da Tetta avverso l'ordinanza del GIP (28/06/2022) che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Motivo unico formale: violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza; censura che lamentava il mancato esame delle argomentazioni difensive e apoditticità della valutazione sulle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura attiene al merito e sia aspecifica; ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari (impossibilità di riesaminare i fatti e la valutazione degli indizi nel merito) e ha ritenuto congrua, coerente e priva di illogicità evidente la motivazione del Tribunale che aveva riconosciuto gravità indiziaria sulla base delle contraddizioni nelle dichiarazioni degli indagati e delle risultanze delle videoregistrazioni, nonché l'aggravamento delle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (modificato dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15)
Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma; la Corte richiama la procedura applicabile per l'assunzione delle deduzioni scritte nella fase cautelare.
Codice di procedura penale, art. 310
Norma invocata in riferimento al rigetto dell'appello dal Tribunale; la Corte ha esaminato la legittimità dell'atto impugnato nei limiti consentiti dalla giurisdizione di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna economica del ricorrente.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di motivazione richiesti in sede di cassazione e alla necessità di esporre il motivo nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Codice di procedura penale, art. 309, comma 8
art. 309, comma 8, cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di verbalizzazione, almeno essenziale, delle ragioni addotte in udienza per rendere deducibili in Cassazione eventuali argomentazioni difensive non presenti nel testo dell'ordinanza impugnata.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia.
Codice penale (artt. contestati)
artt. 110, 56, 629 (secondo comma) in relazione al terzo comma n.1 dell'art. 628; nonché artt. 110, 61 n.2, 614 (primo e quarto comma)
Articoli che descrivono i reati per i quali Tetta era sottoposto a misura cautelare; la Corte li cita per indicare il quadro accusatorio valutato dal Tribunale nella sua motivazione sulla gravità indiziaria.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari, non può riesaminare i fatti né riconsiderare la valutazione del merito (spessore degli indizi, affidabilità delle fonti): il suo sindacato è limitato a verificare la presenza di motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di illogicità evidenti nell'atto impugnato.
- Per contestare con successo la motivazione di un provvedimento di riesame cautelare è necessario indicare in maniera specifica e circostanziata quali parti della motivazione sarebbero mancanti o illogiche e dimostrare che ciò avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
- La mera contrapposizione meramente assertiva tra elementi a carico e a discarico non è sufficiente: va dimostrato che gli elementi difensivi erano effettivamente idonei a scalfire la valutazione probatoria e che non sono stati considerati dal giudice in modo sostanziale.
- Argomentazioni difensive esposte solo in sede di appello o verbalmente in udienza sono sindacabili in Cassazione solo se risultano dal testo dell'ordinanza impugnata o da tracce documentali (memorie scritte, verbalizzazione essenziale dell'udienza); altrimenti la loro mancata considerazione non può essere dedotta in cassazione.
- Difetti meramente formali o tecniche di redazione della motivazione non costituiscono di per sé nullità: occorre che la carenza motivazionale abbia rilevanza sostanziale, ossia che l'accettazione acritica di argomenti abbia impedito un apprezzamento di segno contrario decisivo.
- Contraddizioni nelle dichiarazioni degli indagati e riscontri oggettivi (es. videoregistrazioni) possono integrare adeguata base per ritenere la gravità indiziaria e l'esigenza cautelare, incluso il pericolo di inquinamento probatorio, quando la motivazione del giudice sia coerente e priva di errori logici.
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