Cassazione Penale, Sentenza n. 08215/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per quattro motivi: 1) presunta violazione dell'art. 417, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe ritenuto integrata una circostanza aggravante (terzo comma dell'art. 615-ter c.p.) non contestata; 2) doglianza sulla configurabilità del reato di cui all'art. 615-ter c.p., perché, essendo appartenente all'Arma dei Carabinieri e avendo accesso al Pubblico Registro Automobilistico, l'accesso non poteva essere considerato abusivo; 3) censura per omissione nell'applicare d'ufficio le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), richiamando elementi come lo stato di incensuratezza, la collaborazione e il rito abbreviato; 4) mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato giudiziale (art. 597 c.p.p., comma 5), sostenendo che tali benefici sarebbero dovuti derivare dalla riduzione della pena in appello e dovessero essere concessi d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non ha fatto valere il terzo comma dell'art. 615-ter nella determinazione della pena. Il secondo motivo è stato respinto sulla base della giurisprudenza di legittimità: l'accesso, pur effettuato con credenziali di servizio, può essere qualificato abusivo se è compiuto per finalità estranee a quelle della funzione; nel caso specifico gli accessi sono stati effettuati per fornire informazioni a un soggetto non legittimato. Il terzo motivo è infondato perché il ricorrente non aveva chiesto in appello l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, dunque, la mancata applicazione d'ufficio non costituisce vizio impugnabile in cassazione senza richiesta specifica in grado di merito. Anche il quarto motivo è infondato: il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione non deve essere concesso d'ufficio dalla Corte d'appello se l'imputato non ne ha fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la cancelleria è stata incaricata di comunicare telematicamente il dispositivo all'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Rilevata nella parte relativa alla censura formale prospettata dal ricorrente; la Corte ha escluso che la circostanza aggravante non contestata sia stata comunque applicata.
La Corte ha interpretato che il reato di accesso abusivo a sistema informatico può ricorrere anche se l'agente possiede credenziali ufficiali qualora l'accesso sia compiuto per finalità estranee al servizio; la liceità dell'accesso va valutata anche sulla base della finalità concreta dell'operazione.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere applicate d'ufficio, ma il giudice non è tenuto ad applicarle senza che l'imputato abbia formulato in appello una richiesta specifica e riferita a dati di fatto idonei.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Il potere del giudice d'appello di concedere la sospensione condizionale della pena (e per analogia la non menzione) rimane discrezionale e non sorge l'obbligo di provvedere d'ufficio se l'imputato non ha richiesto il beneficio nel giudizio di merito.
art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale richiamato per la comunicazione telematica del dispositivo all'amministrazione di appartenenza del condannato.
Massime di principio
- L'accesso a banche dati pubbliche da parte di appartenenti alle forze di polizia può essere qualificato come "abusivo" se l'accesso è effettuato per finalità estranee al servizio, anche quando sono usate credenziali ufficiali.
- In sede di appello l'imputato deve espressamente chiedere l'applicazione di circostanze attenuanti generiche o di benefici (sospensione condizionale, non menzione); l'assenza di tale richiesta limita la possibilità di censura in cassazione per mancata applicazione d'ufficio.
- La Corte di Cassazione richiede che, per impugnare con successo omissioni del giudice di merito (es. mancata applicazione di attenuanti o concessione di benefici), vi sia una specifica e motivata richiesta già proposta nel giudizio di appello o almeno un preciso riferimento a fatti idonei a giustificare la misura.
- Un errore di attribuzione di una circostanza aggravante deve risultare effettivo e rilevabile nella motivazione per essere ritenuto fondato; la mera percezione del ricorrente che una circostanza sia stata considerata non è sufficiente se la motivazione mostra il contrario.
- La finalità concreta dell'uso dei sistemi informatici d'ufficio è cruciale per valutare la liceità dell'accesso: la titolarità del potere di accesso non esclude automaticamente responsabilità se l'uso è collocabile al di fuori delle finalità istituzionali.
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