Cassazione Penale, Sentenza n. 22146/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto due distinti ricorsi: (1) con atto dell'avv. Baldina deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per mancata dimostrazione del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta (capo 1), lamentando che il Berto fosse un mero prestanome e che le dichiarazioni liberatorie dell'amministratore di fatto Canella fossero state travisate; con lo stesso atto contestava inoltre la revoca della sospensione condizionale della pena sostenendo che il reato fosse stato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della concessione del beneficio; (2) con atto dell'avv. Borrelli si deduceva la prescrizione del reato di bancarotta semplice (capo 2), posto che la consumazione sarebbe coincisa con la dichiarazione di fallimento del 23/02/2017 e la prescrizione sarebbe spirata il 23/08/2024, quindi prima della sentenza di appello; inoltre si chiedeva la rimodulazione della pena in conseguenza della caduta del capo 2.
La decisione
La Corte ha rigettato i motivi proposti dall'avv. Baldina: ha ritenuto corretta la valutazione del dolo per la bancarotta fraudolenta (capo 1), rilevando prove di consapevolezza dell'amministratore di diritto, e ha confermato che la revoca della sospensione condizionale va riferita alla data della sentenza di fallimento (23/02/2017) come momento della consumazione del reato. Ha accolto invece il primo motivo dell'avv. Borrelli, dichiarando che il reato di bancarotta semplice (capo 2) si è estinto per prescrizione il 23/08/2024; perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al capo 2. Ha respinto la richiesta di rimodulazione della pena: la pena (3 anni e 6 mesi) resta confermata poiché il giudice ha ritenuto che il reato di bancarotta semplice fosse stato considerato in primo grado come aggravante equivalente ai fini del calcolo della pena per la bancarotta fraudolenta, e l'eliminazione del capo 2 non consente un trattamento più favorevole all'imputato.
Norme richiamate
La Corte conferma che, ai fini della determinazione del momento della commissione dei reati fallimentari (prescrizione, competenza, indulto, ecc.), il tempo di riferimento e è la data della sentenza dichiarativa di fallimento; pertanto la consumazione della bancarotta si colloca alla data della dichiarazione di fallimento (23/02/2017).
art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
La revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 cod. pen. va valutata riferendosi alla data della consumazione del reato; per i reati di bancarotta la consumazione coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento, quindi la revoca era obbligatoria.
art. 159 cod. pen. (modificato dalla l. n. 103/2017)
La modifica legislativa rileva per il calcolo dei termini di prescrizione applicabili; nel caso di specie la prescrizione del capo 2 è maturata in base alla disciplina vigente e alle interruzioni rilevate, risultando estinto il reato prima della sentenza di appello.
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
La Corte osserva che le pene possono essere aumentate se l'autore ha commesso più fatti previsti dagli articoli indicati; nel caso di specie il reato di bancarotta semplice era stato valutato in primo grado come un fatto plurimo equivalente ad aggravante ai fini della determinazione della pena per la bancarotta fraudolenta, giustificando il mantenimento della pena anche dopo la caduta del capo 2.
art. 69 cod. pen., ultimo comma
Sulla base dell'art. 69, ultimo comma, la Corte ritiene che il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti non possa essere modificato in senso più favorevole all'imputato dopo la caduta dell'aggravante; ne consegue che la pena non è automaticamente rideterminabile.
art. 197-bis e art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni liberatorie di un coimputato hanno valore probatorio ridotto e devono essere evaluate unitamente ad altri elementi di riscontro; nel caso concreto le dichiarazioni di Canella non escludevano la responsabilità del ricorrente.
art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Norma citata nel contesto dell'errata valutazione di atti in Cassazione (errore di fatto): la Corte di Cassazione aveva richiamato l'art. 625-bis per rilevare un errore di fatto in relazione ad atti di ricorso non esaminati.
Massime di principio
- Per i reati fallimentari la "data di commissione" si identifica con la sentenza dichiarativa di fallimento: tutte le conseguenze temporali (prescrizione, revoca di benefici, competenza) si calcolano su tale data.
- L'amministratore di diritto può rispondere penalmente per bancarotta fraudolenta anche se formalmente prestanome, quando risultano elementi che dimostrino consapevolezza e partecipazione o omissione dell'obbligo di impedire le distrazioni; la presenza continuativa in società e l'azione coordinata con l'amministratore di fatto sono indici rilevanti.
- Le dichiarazioni liberatorie di un coimputato hanno valore probatorio limitato e richiedono riscontri esterni per essere determinanti; non costituiscono di per sé prova d'innocenza per un altro imputato.
- La prescrizione va calcolata con attenzione rispetto alle modifiche normative e agli eventuali atti interruttivi; se la prescrizione è maturata prima della pronuncia di appello il reato è estinto e la condanna su quel capo va annullata.
- La caduta di un capo imputato per prescrizione non sempre comporta la riduzione automatica della pena complessiva se, in primo grado, la fattispecie eliminata era stata valutata come aggravante o come fatto plurimo equivalente ai fini del calcolo della pena; la valutazione di equivalenza del giudice di merito è vincolante salvo vizi evidenti.
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