Cassazione Penale, Sentenza n. 12024/2026 del 30/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Brescia aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza d'appello (23/01/2017, definitiva 27/06/2020), subordinata allo svolgimento di attività non retribuita per due mesi presso un ente/associazione. Il Tribunale aveva ritenuto che il Petre non avesse eseguito integralmente la prestazione (periodo inferiore e oltre il termine fissato) e quindi revocato il beneficio. Il ricorrente deduceva: 1) incompetenza del Tribunale di Brescia come giudice dell'esecuzione perché la sentenza era stata modificata in appello; 2) violazione di legge e carenza della motivazione, sostenendo che il ritardo e il mancato completamento erano dovuti a sopravvenienze organizzative/ritardi nell'UEPE e che la responsabile dell'associazione aveva attestato l'adempimento parziale e corretto della prestazione. Chiedeva quindi che non fosse automaticamente revocata la sospensione e che fosse valutata l'esigibilità e le cause del mancato adempimento.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha rigettato l'eccezione di incompetenza: ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., quando la modifica in appello riguarda solo la concessione della sospensione condizionale subordinata a prestazioni, la competenza per l'esecuzione resta del giudice di primo grado (Tribunale). Sul merito ha però ritenuto fondato il secondo motivo: la revoca della sospensione per mancato svolgimento della prestazione non è automatica e richiede verifica dell'esigibilità dell'obbligo e delle cause giustificative (es. ritardi imputabili all'UEPE). Occorre altresì tener conto del parziale adempimento nella determinazione della pena residua. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Brescia per un nuovo giudizio, che dovrà svolgersi con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi indicati.
Norme richiamate
quando è stato proposto appello, il giudice competente è quello che ha emesso la sentenza di secondo grado se questa ha modificato in modo sostanziale quella di primo grado, ma se il provvedimento è stato modificato "soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado"
Se la modifica in appello riguarda esclusivamente concessione della sospensione condizionale o simili disposizioni non sostanziali, la competenza per l'esecuzione resta del giudice di primo grado; pertanto il Tribunale di Brescia era competente per l'esecuzione.
La valutazione operata dal giudice d'appello ai sensi di tale articolo si sostanzia in un giudizio prognostico sulla condotta futura del reo; tale valutazione non comporta una variazione sostanziale della decisione di primo grado quando limita la concessione della sospensione a condizioni.
Principio giurisprudenziale (Cass. Sez. 1, n. 58060 del 20/10/2017)
Ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione deve procedere alla verifica dell'esigibilità della prestazione medesima
La revoca non è automatica: il giudice deve accertare se la prestazione era effettivamente esigibile e se il mancato adempimento è imputabile a responsabilità del condannato o a cause giustificative.
Principio giurisprudenziale (Cass. Sez. 1, n. 7195 del 19/01/2021)
La prestazione di attività non retribuita, pur non essendo sanzione penale, ha contenuto afflittivo; in caso di revoca per parziale inadempimento occorre tenere conto delle prestazioni effettivamente svolte e delle restrizioni subite nella determinazione della pena residua.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale per mancato svolgimento di attività non retribuita non è automatica: il giudice dell'esecuzione deve verificare l'esigibilità dell'obbligo e le cause del mancato adempimento prima di revocare il beneficio.
- Se il mancato o tardivo svolgimento dipende da ritardi o mancate attivazioni di soggetti terzi (es. UEPE, associazione), il giudice deve considerare tali fattori e non addebitare automaticamente la colpa al condannato.
- In presenza di parziale adempimento il giudice, se revoca il beneficio per responsabilità del condannato, deve comunque tener conto delle ore/giorni effettivamente svolti nel calcolo della pena residua da espiare.
- Quando la sospensione è stata concessa in appello mediante limitazione che riguarda solo la pena/misure/civili, la competenza per l'esecuzione resta del giudice di primo grado ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen.
- Il giudice dell'esecuzione dovrebbe acquisire documentazione organica (relazioni UEPE, attestazioni delle associazioni) per valutare l'effettività e la correttezza dell'esecuzione della prestazione.
- La motivazione della revoca deve essere chiara e specifica: occorre motivare perché il mancato adempimento sia attribuito a colpa del condannato e non a cause giustificative o ostacoli esterni.
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