Cassazione Penale, Sentenza n. 5894/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava tre punti: (1) la mancata prova che le due dosi di crack rinvenute sull'autovettura intestata a Lotta Giuseppe fossero riconducibili soggettivamente al Lotta Antonino, quindi la illegittimità della contestazione del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici; (2) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; (3) vizio di motivazione nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per quanto riguarda la maggior parte dei profili (in particolare la valutazione probatoria sulla riferibilità dello stupefacente e la quantificazione della pena), ritenendo però fondato il secondo motivo: la Corte d'appello non ha svolto la necessaria valutazione concreta e complessiva richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. Alla luce di ciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al punto concernente l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la pronuncia è stata rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina perché proceda alla valutazione di tale istituto e, se del caso, alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, Codice della Strada
reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici
Il reato è configurato come disobbedienza ad un ordine dell'autorità legittima; il rifiuto integra la fattispecie anche se il giudizio sulla riconducibilità dello stupefacente al conducente resta materia di valutazione del giudice di merito
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
Può essere applicata anche al reato di rifiuto di accertamenti (in analogia alle Sezioni Unite su art. 186 c.7); la sua applicabilità richiede una valutazione concreta, complessiva e motivata del fatto, delle modalità della condotta e del danno o pericolo effettivamente arrecato al bene tutelato
Sez. U, Sentenza n. 13682 del 25/02/2016 (Coccimiglio)
principio giurisprudenziale sulle compatibilità dell'art. 131-bis con il reato di rifiuto (art. 186, comma 7 C.d.S.)
Stabilisce il criterio secondo cui la causa di non punibilità per particolare tenuità può valere anche per reati collegati a condotte pericolose se, nella valutazione concreta, il contesto non mostra un'offesa significativa al bene giuridico
Giurisprudenza Sez. 4 (es. Sent. n. 16816/2021 Pizio; Sent. n. 33594/2021 Brunelli)
Sancisce che, in caso di rifiuto agli accertamenti, non sussiste l'obbligo di dare al conducente l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, poiché la presenza del difensore è funzionale alla tutela quando l'accertamento, atto non ripetibile, venga effettivamente eseguito
Massime di principio
- Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici è principalmente un reato di disobbedienza a un ordine legittimo: la sussistenza dell'ordine e il rifiuto sono elementi autonomi rispetto alla prova piena della detenzione o uso della sostanza, che resta materia di valutazione del giudice di merito
- L'art. 131-bis cod. pen. può essere applicato anche a reati connessi a condotte potenzialmente pericolose (come il rifiuto di accertamenti), ma la sua applicazione richiede una motivazione specifica e concreta che dimostri l'assenza di un pericolo o danno significativo al bene tutelato; non è sufficiente un giudizio astratto o generico
- Se il giudice di merito rigetta la rilevazione della particolare tenuità con argomentazioni generiche, la Cassazione può annullare e rinviare per un esame più circostanziato
- In caso di rifiuto agli accertamenti, non è necessario informare della facoltà di farsi assistere da un difensore, perché tale informazione è funzionale solo quando l'accertamento viene effettivamente eseguito
- In ipotesi analoghe, difesa e giudice dovrebbero documentare e valorizzare le circostanze concrete del fermo (comportamento, luogo, modalità, pericolo di guida) se intendono ottenere o contestare l'applicazione dell'art. 131-bis
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