Cassazione Penale, Ordinanza n. 21021/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non fossero proponibili nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non emergendo alcuna effettiva criticità sulla qualificazione giuridica del fatto. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena concordata pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Novara, contestando la qualificazione giuridica del fatto e, in particolare, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità in relazione a reati in materia di stupefacenti. La Corte rileva però che il ricorso è stato proposto fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché la censura non rientra nei motivi ammessi per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento e, comunque, la contestazione sulla qualificazione giuridica è formulata in modo generico.
Norme richiamate
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa soltanto entro un perimetro tassativo e ristretto; una censura generica sulla qualificazione giuridica, priva di effettiva specificità, non è sufficiente.
Quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti, la Corte deve dichiararlo inammissibile.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata nella sentenza di patteggiamento per i fatti in materia di stupefacenti, con contestazione della mancata qualificazione in lieve entità.
Richiamo al vincolo della continuazione tra i reati contestati nella sentenza impugnata.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione solo per i motivi espressamente previsti dalla legge; ogni censura fuori da quel catalogo è inammissibile.
- La doglianza sull'erronea qualificazione giuridica del fatto deve essere concreta e specifica: una contestazione generica non consente l'accesso al sindacato di legittimità.
- Quando il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la Corte deve dichiararne l'inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Nei procedimenti definiti con patteggiamento, il controllo della Cassazione non si estende a una rivalutazione del merito della qualificazione del fatto se la censura non rientra nei limiti legali dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20979/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20981/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20982/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20983/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21011/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21012/2025 del 05/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →