Cassazione Penale, Sentenza n. 19967/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità per inosservanza dell'obbligo di comunicazione del rinvio dell'udienza (mancata comunicazione del passaggio dall'udienza del 21/12/2022 a quella del 17/02/2023); (2) manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che la mancata comunicazione formale del rinvio comporti nullità: il procedimento era trattato con rito cartolare, non risultavano richieste delle parti per la trattazione in presenza, risulta depositata memoria difensiva del 30/01/2023 e una specifica memoria volta ad ottenere la sostituzione della pena, elementi che dimostrano la conoscenza del nuovo termine. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità le valutazioni discrezionali del giudice del merito, ritenendo congrua e sufficiente la motivazione della Corte d'appello che ha escluso la pena sostitutiva in ragione dei precedenti penali, della affidabilità negativa del condannato e dell'inidoneità della misura a garantire effetti rieducativi; la confessione non è stata ritenuta elemento capace di modificare il quadro probatorio (arresto in flagranza). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La violazione della norma in tema di comunicazione non è stata ritenuta causa automatica di nullità nel caso di rito cartolare quando risulti che alle parti era stata data conoscenza della prima udienza e nessuna di esse aveva chiesto la trattazione in presenza; la conoscenza effettiva da parte della difesa (memoria depositata) esclude la nullità.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite formale entro cui il ricorso è stato proposto (ricorso nei limiti previsti dalla disposizione); non incide sull'ammissibilità sostanziale qui decisa.
art. 23, comma 8 d.l. n.137/2020, convertito con legge 18/12/2020 n.176
Norma richiamata per la disciplina del trattamento cartolare delle impugnazioni in un periodo transitorio; ha consentito di trattare il ricorso senza intervento delle parti, con esito scritto.
art. 94 d.lgs. 10/10/2022 n.150 e art. 17 d.l. 22/06/2023 n.75
Richiami normativi che estendono o confermano l'applicabilità delle disposizioni transitorie sulla trattazione cartolare delle impugnazioni fino ai termini indicati; utilizzati per giustificare il rito seguito.
Fornisce la base normativa per l'applicazione delle pene sostitutive: si tratta di una valutazione discrezionale del giudice, nei limiti di legge e tenendo conto dei criteri dell'art.133 c.p.; la Corte ha ritenuto che il giudizio negativo del merito fosse adeguatamente motivato.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della prognosi di recupero; richiamato come parametro che il giudice deve considerare nella decisione di applicare o meno pene sostitutive.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso d'inammissibilità per profili di colpa, al versamento nella cassa delle ammende; applicata per irrogare la somma di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- La mancata comunicazione formale di un rinvio non determina automaticamente la nullità se il procedimento è trattato con rito cartolare, non risultano richieste di trattazione in presenza e vi sono elementi che dimostrano la conoscenza effettiva della nuova udienza (es. memorie difensive depositate).
- Le decisioni del giudice di merito circa l'applicabilità di pene sostitutive sono di natura discrezionale e sono sindacabili in Cassazione solo nella misura in cui risultino prive di congrua motivazione; una motivazione sintetica ma concreta sui profili ostativi (precedenti, rischio di recidiva, affidabilità) è generalmente considerata sufficiente.
- Per ottenere la sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità, la difesa dovrebbe documentare elementi concreti di capacità rieducativa (es. stabile attività lavorativa antecedente al reato, comportamento post-delitto, elementi positivi di socialità) perché la mera genericità non incide sulla valutazione negativa del giudice.
- Le impugnazioni considerate manifestamente infondate o dolose/colpose possono comportare oneri economici aggiuntivi (spese processuali e somme alla cassa delle ammende); chi impugna deve valutare la concretezza delle censure e l'esistenza di elementi che le sostengano.
- Quando il procedimento viene trattato in forma cartolare, è importante per la difesa lasciare traccia scritta (memorie, depositi) per dimostrare la conoscenza delle udienze e tutelare contro contestazioni procedurali.
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