Cassazione Penale, Sentenza n. 25527/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata era stata assolta dal Tribunale di Grosseto, in rito abbreviato, dall'accusa di aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare lo stato di ebbrezza alcolica e l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti dopo un incidente stradale. Il tribunale aveva ritenuto che non fosse stata rispettata la scansione procedurale prevista dagli artt. 186 e 187 cod. strada e che, non essendo la conducente necessitante di cure, il suo rifiuto di sottoporsi ai prelievi in ospedale non integrasse reato. Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza deducendo, con i primi due motivi, vizio di motivazione e travisamento della prova: secondo il ricorrente, la documentazione sanitaria dimostrava che la conducente aveva effettivamente necessità di cure, essendo intervenuta un'ambulanza, essendo stato qualificato l'accesso al pronto soccorso come urgenza indifferibile e trauma maggiore, ed essendo stati eseguiti accertamenti e proposte di immobilizzazione. Con il terzo motivo ha denunciato violazione degli artt. 186 e 187 cod. strada, sostenendo che il rifiuto di sottoporsi al prelievo è penalmente rilevante quando l'accertamento sia richiesto secondo la procedura prevista in caso di incidente stradale e sottoposizione a cure mediche. La difesa ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto, sostenendo che il ricorso mirasse a una rivalutazione del fatto e che, in ogni caso, la punibilità del rifiuto richiede il rispetto dell'iter normativo, non sussistente nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso del Procuratore generale. Ha affermato che il Tribunale aveva motivato in modo manifestamente illogico e aveva omesso di confrontarsi con la documentazione sanitaria, dalla quale emergevano elementi incompatibili con l'affermazione secondo cui l'imputata non necessitava di cure e fu trasportata in ospedale solo su richiesta della polizia. La Corte ha osservato che la motivazione non chiariva se il trasporto e gli accertamenti fossero stati disposti dai sanitari o richiesti dagli operanti, né se il rifiuto dell'imputata riguardasse anche gli esami tossicologici richiesti dalla polizia. Ha quindi annullato la sentenza con rinvio al Tribunale di Grosseto in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 186, commi 3, 4, 5 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
In caso di incidente stradale l'accertamento dello stato di ebbrezza deve essere comunque disposto; il rifiuto è punibile solo se si colloca nella procedura prevista dalla legge e, per gli accertamenti richiesti alle strutture sanitarie, se il conducente è coinvolto in incidente stradale ed è sottoposto a cure mediche.
art. 187, commi 2, 2-bis, 3, 4 e 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Per gli accertamenti sullo stato di alterazione da stupefacenti, in caso di incidente stradale, gli agenti possono accompagnare il conducente presso strutture sanitarie nelle ipotesi previste dalla norma; il rifiuto è penalmente rilevante solo se la richiesta dell'accertamento è formulata secondo la procedura legale, anche tramite struttura sanitaria, e se ricorrono i presupposti oggettivi previsti.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
È deducibile in cassazione il travisamento della prova quando il ricorrente individui specificamente gli atti processuali, ne dimostri l'esistenza e indichi l'elemento fattuale decisivo incompatibile con la motivazione della sentenza.
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
Le sentenze di proscioglimento per i reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., pronunciate dopo il 25 agosto 2024, sono inappellabili dal pubblico ministero.
Il procuratore generale presso la corte di appello può proporre impugnazione nei casi stabiliti dalla legge anche se il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento non abbia impugnato o abbia aderito alla decisione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso è esposto nei limiti strettamente necessari alla decisione.
Massime di principio
- In caso di incidente stradale, gli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica o sull'uso di sostanze stupefacenti devono essere comunque disposti secondo la procedura prevista dagli artt. 186 e 187 cod. strada; la mera sussistenza dell'incidente non esonera dall'osservanza delle condizioni e dei passaggi normativi richiesti.
- Il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti tossicologici è penalmente rilevante solo se la richiesta proviene dalla polizia stradale o dalla struttura sanitaria nei casi tipizzati dalla legge e se sono rispettati i presupposti oggettivi richiesti per l'accompagnamento o per l'esecuzione del prelievo.
- Per l'accertamento dello stato di ebbrezza, l'art. 186 non consente alla polizia di accompagnare il conducente in una struttura sanitaria come modalità ordinaria di acquisizione del prelievo; tale meccanismo è invece previsto dall'art. 187 per gli accertamenti sulle sostanze stupefacenti, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla norma.
- Il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari non può essere valutato in astratto: occorre verificare, in concreto, se il conducente fosse effettivamente sottoposto a cure, se il trasferimento in ospedale fosse dovuto a esigenze sanitarie o a richiesta investigativa, e se il rifiuto riguardasse proprio l'accertamento tipizzato dalla norma incriminatrice.
- In cassazione, il travisamento della prova per omissione è scrutinabile quando il ricorrente indichi specificamente gli atti non valutati, dimostri la loro esistenza e spieghi in che modo il loro contenuto sia decisivo e incompatibile con la motivazione della sentenza impugnata.
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