Cassazione Civile, Ordinanza n. 17121/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino pakistano ha impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione emesso per presunte irregolarità nella documentazione prodotta a corredo della domanda di soggiorno, tra cui una certificazione anagrafica risultata falsa e l'inesistenza del requisito dell'impresa individuale. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione ritenendo legittimo il provvedimento, validamente tradotto in lingua inglese su indicazione dell'interessato, e osservando che non erano emersi elementi concreti di pericolo personale in caso di rientro in Pakistan. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciando omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe considerato la situazione della sua zona di provenienza, indicata come area da anni esposta alla presenza di gruppi terroristici e a un rischio costante per l'incolumità dei cittadini, con conseguente pericolo in caso di rimpatrio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha osservato che, in materia di divieto di espulsione o respingimento ex art. 19, comma 1, del d.lgs. 286/1998, è necessario che lo straniero alleghi un concreto pericolo personale in caso di rimpatrio, ma nel caso concreto il Giudice di pace aveva già accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione, l'assenza sia di una condizione generale del Paese tale da integrare di per sé il rischio invocato, sia di elementi specifici e verificabili idonei a collegare la situazione generale alla posizione personale del richiedente. La Corte ha quindi escluso che vi fosse stato omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e ha rigettato il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo nei limiti ristretti dell'attuale formulazione e non consente di rivalutare apprezzamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito.
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1
Il divieto di espulsione o respingimento richiede l'allegazione di un concreto pericolo personale per lo straniero in caso di rimpatrio nel Paese d'origine.
D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012
Ha ristretto l'ambito del vizio di motivazione denunciabile in cassazione, poi interpretato dalle Sezioni Unite nel senso richiamato dalla Corte.
Cass. SS.UU. n. 8053/2014
Richiamata per delimitare il sindacato sulla motivazione, oggi ammesso solo nei casi di omesso esame di un fatto storico decisivo.
Cass. n. 3875/2020
Richiamata come precedente in tema di protezione internazionale e divieto di espulsione, secondo cui è necessario allegare un concreto pericolo personale.
Cass. n. 41700/2021
Richiamata insieme al precedente per ribadire il medesimo principio sul pericolo personale concreto ai fini del divieto di espulsione.
Massime di principio
- In sede di opposizione al decreto di espulsione, lo straniero deve allegare e rendere specifico un pericolo personale concreto e attuale in caso di rimpatrio; il mero riferimento alla situazione generale del Paese di origine non è sufficiente.
- La valutazione del giudice di merito circa l'assenza di una personalizzazione del rischio e l'irrilevanza della situazione generale, se sorretta da accertamento fattuale, non è rivedibile in cassazione sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, ma solo per censurare la mancata considerazione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
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