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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11017/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, ritenuto responsabile di un tentativo di furto aggravato, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha dedotto vizio motivazionale nella quantificazione della pena, sostenendo in sostanza che la determinazione del trattamento punitivo fosse viziata. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano riproduttive di questioni già esaminate e disattese in appello, non erano accompagnate da una critica analitica della motivazione impugnata e non indicavano in modo puntuale le ragioni di diritto del ricorso, a fronte di una motivazione ritenuta logica, congrua e corretta anche quanto alla disapplicazione della recidiva, al riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e alla conseguente rideterminazione della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non fossero ammissibili in sede di legittimità perché non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limitavano a contestare il trattamento sanzionatorio senza evidenziare vizi logici o giuridici. Poiché non è stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come base del tentativo del reato contestato

  • art. 624 c.p.

    richiamato come norma che disciplina il furto contestato

  • art. 625, n. 2 c.p.

    richiamato come aggravante del furto contestato

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, se non accompagnate da una critica analitica della motivazione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale le ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione e i concreti passaggi della motivazione censurati; una critica generica o non confrontata con la decisione impugnata è inammissibile.
  • La determinazione della pena è sindacabile in cassazione solo quando la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente, manifestamente illogica o giuridicamente errata; se il giudice ha esplicitato gli elementi valutati, il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, e in assenza di una causa non colposa dell'inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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