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Ordinanza

Ordinanza n. 2396/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202515288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 che ha annullato parzialmente in autotutela la precedente autorizzazione all'intestazione alla moglie del ricorrente del cespite previsto dal progetto di reinserimento socio-lavorativo, nonché delibera di massima sulle nuove linee guida in materia di capitalizzazione con debiti e applicazione dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione dell'8 ottobre 2025 con cui la Commissione Centrale ha annullato parzialmente in autotutela la propria precedente delibera del 2 luglio 2025, limitatamente alla parte che autorizzava l'intestazione alla moglie del collaboratore di giustizia del cespite previsto dal progetto di reinserimento socio-lavorativo. È stata inoltre contestata una delibera di massima del 18 giugno 2025, non notificata, recante nuove linee guida in materia di capitalizzazione con debiti e di applicazione dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo dell'ordinanza non risultano analiticamente riportati i singoli vizi di legittimità dedotti; emerge tuttavia che il ricorrente ha contestato la legittimità dell'annullamento parziale in autotutela e gli effetti della nuova disciplina sulla capitalizzazione riconosciuta.

La decisione

Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto che le censure non presentassero, allo stato, profili suscettibili di accoglimento, poiché la delibera impugnata prevedeva comunque l'erogazione del beneficio assistenziale in favore del ricorrente collaboratore di giustizia. Ha inoltre escluso la sussistenza di un pericolo grave e attuale, considerando la situazione personale del ricorrente e della moglie, entrambi in detenzione, e facendo salve le necessarie misure ordinarie di protezione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni equitative e per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; il giudice ha valutato, in via sommaria, la plausibilità delle censure e il pericolo grave derivante dall'esecuzione dell'atto.

  • art. 10 l. 82/1991

    Individua la Commissione Centrale competente per l'adozione della deliberazione in materia di protezione e reinserimento dei collaboratori di giustizia.

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    È richiamato quale parametro delle linee guida contestate in materia di capitalizzazione con debiti; l'ordinanza cautelare non ne esplicita un'interpretazione definitiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, unitamente all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle persone interessate.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo richiede che le censure presentino, già a un sommario esame, apprezzabili profili di fondatezza e che l'esecuzione dell'atto determini un pericolo grave e attuale.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando, nonostante la modifica o la riduzione della modalità di fruizione del beneficio, il provvedimento continui comunque ad assicurare l'erogazione del beneficio assistenziale riconosciuto.
  • La valutazione cautelare del pericolo deve tener conto della situazione personale concreta dei destinatari dell'atto e della possibilità di adottare o mantenere ordinarie misure di protezione.
  • La peculiarità della vicenda e ragioni equitative possono giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaAutotutelaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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