Cassazione Penale, Sentenza n. 40049/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la condanna per il reato di falso in atto pubblico (art. 479 c.p.). Il motivo decisivo (secondo motivo) deduce che il reato si è estinto per prescrizione anteriormente alla sentenza impugnata, poiché nel capo d'imputazione non era stata contestata la circostanza aggravante prevista dall'art. 476, comma secondo, c.p.; tale circostanza aggravante è di rilievo preliminare e assorbente e, non essendo legittimamente contestata, non può essere ritenuta in sentenza. Di conseguenza il termine prescrizionale più breve è decorso (tempus commissi delicti indicato nel capo d'imputazione: 26/10/2016; termine massimo di prescrizione indicato dalla Corte: anni 7 e mesi 6), con decorrenza del termine di prescrizione al 25/06/2024, anteriore alla sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il secondo motivo, richiamando la giurisprudenza che vieta di ritenere contestata la fattispecie aggravata se nel capo d'imputazione non è esposta la natura 'fidefacente' dell'atto o non è indicata la norma aggravante. Non essendo il ricorso manifestamente infondato, il giudice di legittimità ha potuto rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e ha pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto. Sono stati assorbiti gli ulteriori motivi relativi alla violazione dell'art. 126 del d.lgs. 295/1992 e al trattamento sanzionatorio. Decisione adottata il 19/11/2025.
Norme richiamate
Norma che incrimina il falso in atto pubblico; è il reato contestato all'imputata.
art. 476, comma secondo, cod. pen.
Circostanza aggravante collegata alla natura 'fidefacente' dell'atto: la Corte ha interpretato che tale aggravante non può essere applicata se non è espressamente o comunque adeguatamente contestata nel capo d'imputazione.
art. 126 del d.lgs. 295/1992
Motivo di doglianza sollevato tra i motivi successivi; la questione è stata assorbita dall'accoglimento del motivo sulla prescrizione e quindi non decisiva nel provvedimento.
Regola la declaratoria delle cause di non punibilità e prevede che, quando il reato risulta estinto, il giudice di legittimità deve pronunciare l'estinzione del reato senza rinvio se il ricorso non è inammissibile; la Corte ha applicato questa disposizione per annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
Massime di principio
- La contestazione di una fattispecie aggravata è valida solo se il capo d'imputazione espone chiaramente la natura aggravante dell'atto (es. indicazione della qualità 'fidefacente' o della norma aggravante); in mancanza, il giudice non può condannare per la forma aggravata.
- Se l'aggravante non è legittimamente contestata, la fattispecie si considera quella meno grave con la conseguente diversa (spesso più breve) prescrizione; ciò può determinare l'estinzione del reato se il termine prescrizionale è già decorso.
- La Corte di Cassazione, quando il ricorso non è manifestamente inammissibile, può rilevare d'ufficio e pronunciare l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali.
- Il calcolo della prescrizione si effettua dal 'tempus commissi delicti' indicato nel capo d'imputazione; è fondamentale verificare l'eventuale presenza di termini di sospensione/interruzione che possano interrompere o sospendere la prescrizione.
- Quando sussiste una causa di estinzione sopravvenuta e il ricorso non è inammissibile, il rinvio al giudice di merito è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento; pertanto la Cassazione può decidere direttamente la dichiarazione di estinzione.
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