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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36733/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)

La controversia

Nel corso di una procedura esecutiva presso terzi, il debitore aveva dichiarato all'ufficiale giudiziario l'esistenza di un deposito bancario, ricevendo l'avvertimento che le relative giacenze dovevano considerarsi già pignorate anche ai sensi dell'art. 388 c.p. Successivamente il creditore procedente aveva notificato un ulteriore pignoramento presso la banca ai sensi dell'art. 543 c.p.c. Il debitore sosteneva che, ai fini dell'applicazione delle limitazioni alla pignorabilità previste dall'art. 545, commi 3, 4 e 8, c.p.c., dovesse avere rilievo il pignoramento già perfezionato nei suoi confronti ex art. 492, comma 5, c.p.c., e non quello successivo notificato al terzo. Da ciò faceva discendere che l'assegnazione delle somme avrebbe dovuto essere contenuta entro il limite del quinto dell'intera giacenza esistente alla prima data utile, comprensiva degli accrediti successivi. L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. era stata però rigettata dal Tribunale; con il ricorso per cassazione veniva denunciata nullità del procedimento in relazione all'art. 545, comma 8, c.p.c., sostenendo l'erronea individuazione del momento del pignoramento rilevante.

La decisione

La Corte non ha esaminato il merito della questione sul coordinamento tra art. 492, comma 5, e art. 545, comma 8, c.p.c., perché ha rilevato d'ufficio la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio. Ha affermato che, trattandosi di espropriazione mobiliare presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Poiché il terzo non era stato evocato correttamente, la sentenza impugnata è stata cassata ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Taranto in diversa composizione affinché integri il contraddittorio e decida nel merito, provvedendo anche sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 492, comma 5, c.p.c.

    il deposito bancario presso Unicredit

    Richiamato dal debitore come norma che consente di perfezionare il pignoramento nei confronti del debitore esecutato; la Corte non decide sul suo coordinamento con l'art. 545 c.p.c.

  • art. 543 c.p.c.

    nelle forme di cui all'art. 543 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina il pignoramento presso terzi, nel cui ambito si colloca la procedura esecutiva oggetto della controversia.

  • art. 545, commi 3, 4 e 8, c.p.c.

    ai fini ed effetti di cui al comma 8 dell'art. 545 cod. proc. civ.

    Invocato per sostenere l'applicazione dei limiti di pignorabilità alle somme giacenti sul conto; la Corte non si pronuncia sul contenuto sostanziale della censura per assorbimento processuale.

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.

    Individua il rimedio processuale utilizzato per contestare gli atti dell'esecuzione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

    Norma sul procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    provvedimento, ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ.

    Base per la cassazione con rinvio quando la Corte rileva una nullità del giudizio e dispone la rimessione al giudice di merito.

  • artt. 545 e 546 c.p.c.

    obblighi: di astenersi da certe attività, o di compierne altre

    Richiamati in motivazione per spiegare gli obblighi gravanti sul terzo pignorato e la sua incidenza nell'opposizione.

  • art. 388 c.p.

    anche ai fini e agli effetti di cui all'art. 388 cod. pen.

    Citato solo come avvertimento dell'ufficiale giudiziario; non incide sulla ratio decidendi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi relativo a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato deve essere sempre evocato in giudizio come litisconsorte necessario, senza distinguere a seconda del contenuto specifico delle censure.
  • Se il terzo pignorato non partecipa al giudizio di opposizione, il contraddittorio è viziato sin dall'origine e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione.
  • Quando una questione processuale determina un difetto originario di contraddittorio, la Corte può cassare la sentenza impugnata e rinviare al giudice di merito per l'integrazione del contraddittorio e la decisione nel merito.
  • Nelle procedure di pignoramento presso terzi, l'esito dell'opposizione non è indifferente per il terzo pignorato, poiché da esso dipendono gli obblighi di custodia e di pagamento o di astensione previsti dalla disciplina esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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