Cassazione Civile, Ordinanza n. 15212/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio possessorio promosso da una proprietaria confinante, la quale ha lamentato che l'altra parte avesse realizzato un ampliamento illecito del terzo piano dell'edificio, da lei abitato, con conseguente sensibile diminuzione della luce solare goduta originariamente. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda possessoria ritenendo che la riduzione della luce solare fosse grave, sostanziale e consistente. La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 118 disp. att. c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la sentenza di appello fosse priva di adeguata motivazione; con il secondo ha dedotto le medesime violazioni per l'omessa motivazione sulla regolazione delle spese processuali, compensate per metà in ragione del parziale accoglimento del gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata conteneva un apprezzamento complessivo del fatto e una motivazione sufficiente sul pregiudizio derivante dalla diminuzione della luce solare, sicché non sussisteva il vizio denunciato. Quanto alle spese, ha affermato che la compensazione, anche solo parziale, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito in relazione all'esito complessivo della lite e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'assenza assoluta di motivazione o di violazione di legge, non ricorrenti nel caso. La ricorrente è stata inoltre condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza; la Corte osserva che nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente.
art. 111 Cost.
È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la censura è respinta perché la motivazione d'appello è ritenuta adeguata.
È richiamato quale norma che disciplina la motivazione della sentenza; non risulta violata dalla decisione di merito.
È invocato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ritiene le censure inammissibili.
La Corte ribadisce che la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione delle spese rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non richiedono proporzione esatta tra accoglimento e spese.
È richiamato per la memoria depositata in prossimità della decisione, che però non introduce argomenti nuovi.
È richiamato quanto alla fase di inibitoria, le cui spese sono poste a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro del contributo unificato cui si riferisce il raddoppio.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza di merito, letta nel suo complesso, renda percepibile il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice per giungere alla decisione.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del merito della controversia, inclusa la ponderazione degli elementi fattuali e la loro apprezzabilità come pregiudizio grave o consistente.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non esigono una proporzione matematica tra capi accolti e spese poste a carico delle parti.
- La censura sulla regolazione delle spese è inammissibile se mira soltanto a sostituire la propria diversa valutazione a quella del giudice di merito, senza evidenziare una violazione di legge o un difetto assoluto di motivazione.
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