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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21625/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 17/10/2023 che confermava la custodia in carcere disposta dal GIP del 14/09/2023 per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art.74 DPR 309/1990, capo 19) e per numerose ipotesi di cessione di stupefacenti commesse tra marzo e agosto 2020. Due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta carenza di gravi indizi circa l'appartenenza all'associazione e per mancata autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame, con contestazione del ruolo attribuito a Martin e della valenza delle dichiarazioni dei collaboratori; (2) violazione di legge per carente analisi della posizione personale ai sensi dell'art.274 c.p.p., contestando la prognosi di pericolosita e chiedendo una diversa valutazione delle esigenze cautelari tenuto conto della temporalita degli eventi (marzo-agosto 2020) e delle presunzioni di cui all'art.275 comma 3 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il Collegio ritiene i motivi non consentiti o manifestamente infondati. Richiama il principio per cui il tribunale del riesame non è tenuto ad una autonoma valutazione delle prove ai fini di riforma, salvo vizio della motivazione, e conferma la gravità indiziaria: intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, la rivelazione di una cassa comune e l episodio del denaro consegnato da Rocca a Martin costituiscono elementi sintomatici della partecipazione all'associazione e del ruolo operativo del ricorrente (corriere/pusher e aiutante di Rocca). Quanto alla pericolosita di reiterazione, il Collegio ritiene adeguata la motivazione del GIP anche nonostante il decorso temporale delle indagini. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 DPR 309/1990

    Norma che configura l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha richiamato che per la configurabilita non occorre formalita di investitura ma un contributo funzionale all'esistenza dell'organizzazione; elementi come compiti operativi, cassa comune e disponibilita a svolgere ruoli continuativi sono sintomi di partecipazione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso come presunta violazione di legge; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché i vizi prospettati non rientrano nei motivi consentiti o sono manifestamente infondati

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma che impone l'analisi della posizione personale dell'indagato nella decisione cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame ha fornito sufficiente motivazione sulle esigenze cautelari e sulla posizione di Martin, per cui la censura non supera la soglia di ammissibilita

  • art. 292 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire che l'obbligo di autonoma valutazione sussiste solo per il giudice che emette la misura inaudita altera parte; il tribunale del riesame non e' tenuto a replicare integralmente la motivazione del GIP con autonoma valutazione

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Previsione sulle presunzioni relative in tema di esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito elementi concreti per superare la presunzione e le valutazioni del Tribunale sulla prognosi di pericolosita

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato per colpa del ricorrente; applicata per la determinazione della somma di euro 3.000

Massime di principio

  • La configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non richiede formalita di investitura: e sufficiente che il contributo dell'indagato sia funzionale e durevole per l'organizzazione (es. ruolo di pusher, corriere, ausilio agli incontri con fornitori).
  • Le risultanze istruttorie rilevanti sono intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, elementi sul flusso dei proventi (cassa comune) e comportamenti coerenti con compiti operativi; questi elementi, se congruenti, consolidano la gravita indiziaria.
  • Il tribunale del riesame non e' sempre tenuto a una autonoma rivalutazione completa delle prove rispetto al GIP; l'assenza di tale autonoma valutazione non e' di per se' vizio se la motivazione non e' assente o apparente.
  • Per contrastare la misura cautelare fondata sulla pericolosita di reiterazione non basta una valutazione alternativa generica: occorrono elementi concreti e attuali che dimostrino il venir meno delle esigenze cautelari o un mutamento delle circostanze.
  • La delimitazione temporale dei reati fine non esclude automaticamente l'appartenenza associativa; la cessazione dell'attivita per effetto della misura o per cause non dipendenti dall'indagato non elimina la valutazione di partecipazione continuativa.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve formulare motivi consentiti e specifici; ricorsi manifestamente infondati o non ammissibili possono comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende

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