Cassazione Penale, Sentenza n. 35213/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale aveva chiesto il riconoscimento, davanti alla Corte d'appello di Catania, della sentenza di condanna emessa il 2/11/2020 dal Tribunale di Stoccarda nei confronti di Antonello, "ai fini e per gli effetti della recidiva, dell'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici e di ogni altro effetto penale della condanna". La Corte territoriale dichiarò la richiesta inammissibile ritenendo, richiamando l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 73/2016, che per quei fini non fosse necessario il riconoscimento della sentenza straniera. Nel ricorso per cassazione il Procuratore generale deduceva violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 73/2016 e degli artt. 12 cod. pen. e 730-731 cod. proc. pen., sostenendo che: (a) art. 3 non impedisce che il riconoscimento venga richiesto e disposto; (b) l'applicazione di pene accessorie (es. interdizione) non è tra i casi per i quali l'art. 3 esclude la necessità del riconoscimento; (c) la sentenza non risultava iscritta nel casellario giudiziale europeo, sicché il giudice non poteva valutarla senza riconoscimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Sul merito la Corte ha richiamato la decisione quadro 2008/675/GAI e l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 73/2016, ritenendo che quest'ultima disposizione consente di valutare le condanne straniere "anche in assenza di riconoscimento" per "ogni determinazione sulla pena", locuzione che la Corte interpreta in senso ampio comprendendo anche l'applicazione delle pene accessorie. La Corte ha inoltre escluso che l'iscrizione nel Casellario giudiziale europeo sia condizione necessaria per poter valutare la sentenza straniera senza riconoscimento, richiamando le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 74/2016 al T.U. n. 313/2002 ma osservando che né l'art. 3 né le nuove disposizioni fanno dell'iscrizione un presupposto.
Norme richiamate
Decisione quadro 2008/675/GAI del 24 luglio 2008
le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro... "siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale"
Fornisce la base comunitaria per far sì che gli Stati membri considerino le condanne straniere, ottenute tramite assistenza giudiziaria o scambio di dati, con gli stessi effetti delle condanne nazionali quando si valutano recidiva e altre determinazioni sulla pena.
D.lgs. 12 maggio 2016, n. 73 - art. 3, comma 1
"le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere"
La Corte interpreta "per ogni determinazione sulla pena" in senso ampio: il giudice italiano può valutare sentenze straniere ai fini della recidiva e di altri effetti (inclusi, secondo la Corte, le pene accessorie) senza bisogno di un formale riconoscimento, purché non vi siano conflitti con principi fondamentali.
L'art. 12 (richiamato nel ricorso) disciplina la rilevanza delle condanne straniere nel diritto penale interno; la Corte osserva che l'art. 3 d.lgs. n. 73 riprende e amplia il primo comma dell'art. 12, e che la previsione del secondo comma dell'art. 12 (che richiede riconoscimento quando la condanna importerebbe una pena accessoria) non esclude l'interpretazione estensiva dell'art. 3 circa la possibilità di valutare anche le pene accessorie senza riconoscimento.
D.lgs. n. 74/2016 (modifiche al T.U. n. 313/2002 - Casellario giudiziale europeo)
Ha previsto la diretta iscrizione nel Casellario giudiziale europeo delle condanne di altri Stati membri trasmesse all'Ufficio centrale, ma la Corte segnala che l'iscrizione non è richiesta dall'art. 3 come presupposto per la valutazione senza riconoscimento.
T.U. n. 313 del 2002 (norme sul casellario giudiziale)
Riferimento normativo sul funzionamento del casellario; aggiornato dal d.lgs. n. 74/2016 per disciplinare l'iscrizione delle condanne UE, ma non impedisce la valutazione delle condanne straniere anche quando non risultano iscritte.
Artt. 730 e 731 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente come norme procedurali rilevanti per la trasmissione/valutazione di atti e dati; la Corte non li considera dirimenti rispetto all'interpretazione dell'art. 3 in tema di riconoscimento.
Massime di principio
- Quando informazioni su una condanna straniera sono acquisite tramite assistenza giudiziaria o scambio di dati dai casellari, il giudice italiano può valutarle anche senza un formale riconoscimento ai fini della determinazione della pena, della recidiva e di altri effetti penali, purché non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
- L'espressione "per ogni determinazione sulla pena" deve essere interpretata ampiamente e comprende, secondo la giurisprudenza, anche l'applicazione di pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici).
- La presenza o meno dell'iscrizione nel Casellario giudiziale europeo non è condizione necessaria per valutare la condanna straniera senza riconoscimento; è invece fondamentale che le informazioni provengano da canali ufficiali di assistenza o scambio di dati e siano attendibili.
- Il riconoscimento formale della sentenza straniera resta uno strumento possibile e talvolta utile (ad es. per finalità esecutive o quando la legge interna lo richiede esplicitamente), ma non è sempre obbligatorio per valutare recidiva o l'applicabilità di pene accessorie.
- In pratica, prima di chiedere o opporsi al riconoscimento, verificare: a) la provenienza e l'affidabilità delle informazioni sulla condanna straniera; b) se l'effetto perseguito richiede speciali formalità ai sensi della legge italiana; c) l'assenza di violazioni di principi fondamentali che possano impedire la valutazione senza riconoscimento.
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