Cassazione Penale, Sentenza n. 46347/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Genova che, in funzione di giudice del riesame, aveva annullato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di La Spezia che aveva applicato ad Alessandro Campagna la misura interdittiva (divieto di esercitare professioni, imprese od uffici direttivi di persone giuridiche svolgenti attività d'impresa per 12 mesi) in relazione al reato ipotizzato di corruzione attiva impropria. La pubblica accusa contestava a Campagna di aver fornito utilità (fornitura di acqua in tetrapak personalizzata di valore complessivo poco superiore a €20.000 e disponibilità di appoggio elettorale da parte del legale rappresentante della società) a favore di Matteo Cozzani, capo di gabinetto dell'ex Presidente della Regione Liguria, con ragionamenti volti a dimostrare la correlazione tra utilità e atti o pressioni per incrementare stanziamenti regionali. Il Procuratore ricorrente contestava la valutazione del Tribunale del riesame, ritenendo che esso avesse erroneamente escluso la sussistenza della contestualità temporale, del rapporto sinallagmatico e della proporzionalità tra utilità e attività del pubblico ufficiale, nonché la natura privilegiata del canale di collegamento tra gli indagati e la rilevanza dell'appoggio elettorale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorso non deducesse vizi di legittimità formali o specifici ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., ma si limitasse a chiedere una diversa valutazione di merito degli elementi di fatto e degli indizi, cioè una rielaborazione interpretativa alternativa rispetto a quella compiuta dal Tribunale del riesame. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della fondatezza degli indizi: la Cassazione verifica solo la presenza di un adeguato apparato argomentativo e la congruenza logica della motivazione (quale prevista dagli artt. 292 e 546 cod. proc. pen. adattati al giudizio cautelare), ma non può procedere a una nuova lettura probatoria. Poiché il ricorso chiedeva una diversa valutazione del merito senza contestare vizi di motivazione o formali, è stato dichiarato inammissibile e l'ordinanza del Tribunale di Genova è rimasta confermata.
Norme richiamate
misura interdittiva del divieto di esercitare professioni, imprese od uffici direttivi delle persone giuridiche svolgenti attività d'impresa
norma che disciplina la misura interdittiva applicata come cautela personale; utilizzata nel procedimento per giustificare l'applicazione della misura nei confronti dell'indagato e oggetto di valutazione circa la sussistenza dei gravissimi indizi richiesti
citato unitamente all'art. 321 quale riferimento alla fattispecie di corruzione attiva impropria
articolo richiamato per qualificare il reato ascritto agli indagati; la sua invocazione definisce il tipo penale che richiede l'accertamento del nesso tra utilità e funzione pubblica
citato unitamente all'art. 318 codice penale
norma richiamata in relazione alla fattispecie di corruzione; serve a individuare gli elementi costitutivi dell'illecito rilevante ai fini della misura interdittiva
richiamato come riferimento ai vizi deducibili in cassazione
norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte osserva che il ricorrente non ha formalmente dedotto i vizi previsti dall'art. 606 ma si è limitato a chiedere una diversa valutazione di merito
modello cui deve conformarsi la motivazione del tribunale del riesame
indica i criteri strutturali di motivazione che la decisione del tribunale del riesame deve rispettare, soprattutto in materia di misure cautelari basate su indizi
modulo richiamato come riferimento per la motivazione
fornisce il modello di motivazione cui l'art. 292 si ispira; utilizzato dalla Corte per specificare il livello di argomentazione richiesto nei provvedimenti cautelari
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della fondatezza degli indizi: se il ricorso si limita a chiedere una diversa interpretazione dei fatti senza dedurre specifici vizi di legittimità, sarà dichiarato inammissibile.
- Per l'applicazione di misure interdittive basate su indizi è necessario che il giudice del riesame motivi adeguatamente la sussistenza dei gravi indizi, esplicitando la contestualità temporale, il nesso sinallagmatico tra utilità e funzione pubblica e la proporzionalità tra utilità e comportamento del pubblico ufficiale quando rilevanti.
- Chi impugna in cassazione deve articolare e formulare specifici motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.; lamentele generiche sul merito senza richiamare vizi determinanti non assolvono il requisito di legittimità.
- Nella valutazione degli indizi il giudice deve fornire un apparato argomentativo logico e coerente conforme ai modelli di motivazione previsti dagli artt. 292 e 546 cod. proc. pen.; una motivazione che affronti i punti essenziali del quadro indiziario riduce il rischio di annullamento per carenza di argomentazione.
- Per contrastare decisioni del giudice del riesame è più efficace dimostrare vizi formali o carenze motivazionali (ad esempio omissioni di valutazioni rilevanti o contraddizioni) piuttosto che chiedere una rivalutazione dei fatti.
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