Cassazione Penale, Ordinanza n. 24510/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è rimasta ferma; la sentenza d'appello è stata quindi confermata sia quanto all'affermazione di responsabilità sia, nei limiti indicati, quanto al trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva sostanzialmente confermato la condanna di primo grado, limitandosi a riformare il trattamento sanzionatorio, per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e delle emergenze processuali. Con il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili/indeducibili: il primo perché tendeva a ottenere una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità e non supportata da specifiche deduzioni di travisamento della prova; il secondo perché il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso la presenza di elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità, qualità personali o altri stati non rispondenti al vero, qui richiamata come titolo del reato contestato e ritenuto sussistente.
Richiamato implicitamente con riferimento alle circostanze attenuanti generiche: la loro concessione non costituisce un diritto dell'imputato, ma richiede la presenza di elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione della pena.
Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle prove, salvo la deduzione specifica di un travisamento delle emergenze processuali decisive.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito, quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo logico e coerente delle ragioni della decisione.
- Le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente in assenza di elementi negativi: occorrono elementi positivi, apprezzati dal giudice di merito, idonei a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti e risulti coerente con la gravità concreta del fatto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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