Cassazione Penale, Ordinanza n. 20288/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione personale. La difesa sosteneva, in sostanza, che la decisione di appello non avesse adeguatamente sciolto i dubbi già prospettati con l'atto di impugnazione, richiamando il dedotto malfunzionamento dell'impianto citofonico quale possibile spiegazione del fatto di non essere stato reperito nell'abitazione in orario notturno. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non specifico, perché non si confrontava con il percorso logico della sentenza impugnata e con le fonti di prova valorizzate dai giudici di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, la quale aveva individuato le fonti probatorie da cui desumere la violazione delle prescrizioni della misura, consistente nel non essersi fatto trovare nell'abitazione in orario notturno, e aveva spiegato perché non fosse convincente la deduzione difensiva sul presunto malfunzionamento del citofono. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione personale è il reato oggetto della conferma di condanna in appello e del successivo ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo assertivo le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede la critica delle rationes decidendi effettivamente poste a base della decisione di merito, con indicazione delle ragioni per cui esse sarebbero erronee o incomplete.
- Quando il giudice di merito ha individuato le fonti di prova della violazione delle prescrizioni di una misura di prevenzione e ha confutato le alternative difensive, il ricorso che ignori tali passaggi motivazionali è affetto da genericità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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