Cassazione Civile, Ordinanza n. 28493/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento di corrispettivi dovuti nell'ambito di un appalto per il completamento di un plesso ospedaliero. Una società di factoring, cessionaria dei crediti vantati dall'ATI appaltatrice nei confronti dell'azienda sanitaria, notificò la cessione al debitore ceduto e presentò le fatture per l'incasso; nonostante la notifica, il debitore pagò alla cedente anziché alla cessionaria. Dopo il decreto ingiuntivo e la successiva opposizione, la causa è proseguita fra appello, cassazione, giudizio di rinvio e nuovo ricorso per cassazione. Nel ricorso definitivo la parte debitrice deduceva: la pretesa esistenza di un giudicato interno sulla clausola compromissoria e l'erroneo mancato rilievo della competenza arbitrale; la sopravvenuta carenza di interesse della cessionaria per effetto della fusione/incorporazione; la nullità del subappalto e la nullità/inefficacia della cessione del credito per asserita mancanza di oggetto, causa e titolarità; l'opponibilità della risoluzione del contratto di appalto e della cessione; il carattere liberatorio del pagamento eseguito alla cedente e la pretesa insussistenza del credito; nonché censure sulle domande nei confronti dei terzi chiamati e sulle spese. La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, rilevando soprattutto difetti di autosufficienza, mancanza di specificità, errata individuazione della ratio decidendi e contestazioni rivolte al merito o a questioni nuove/tardive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alla clausola compromissoria perché non poteva dirsi formato alcun giudicato interno sulla sua prova e perché la questione è stata correttamente esaminata nel merito dal giudice del rinvio; ha dichiarato inammissibili i motivi sulla fusione per difetto di autosufficienza; inammissibili quelli sulla nullità del subappalto e della cessione perché non colpivano la ratio della decisione e introducevano profili estranei; inammissibili quelli sulla risoluzione del contratto e sulla non opponibilità della cessione perché diretti contro una statuizione di inammissibilità per tardività; infondato e quindi inammissibile il motivo sul pagamento liberatorio e sulla prova del credito, poiché le eccezioni erano state introdotte tardivamente e comunque ampliavano il thema decidendum dell'opposizione a decreto ingiuntivo; inammissibili anche le doglianze verso i terzi chiamati e sulle spese, per difetto di specificità e perché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
art. 12 preleggi
richiamato nei motivi, ma la Corte non accoglie la censura; la questione della clausola compromissoria va valutata secondo la disciplina processuale applicabile al caso e non fonda il giudicato invocato.
richiamato nei motivi; la Corte osserva che il giudice del rinvio ha correttamente attenuto il proprio scrutinio al principio di diritto implicito nella precedente cassazione.
richiamato nei motivi; la Corte esclude la formazione di un giudicato, anche implicito, sulla prova della clausola compromissoria.
richiamato nei motivi; non si forma giudicato interno sulla questione invocata dalla ricorrente.
richiamato nei motivi; la Corte nega la dedotta violazione per difetto di autosufficienza e di specificità delle censure.
richiamato nei motivi; la censura è dichiarata inammissibile perché non adeguatamente supportata dalla trascrizione degli atti rilevanti.
richiamato più volte; la Corte respinge le doglianze di omessa pronuncia perché formulate in modo non autosufficiente o dirette contro rationes non decisorie.
richiamato nei motivi; la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta sufficiente.
richiamato nei motivi; non è riscontrata la dedotta nullità della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato nei motivi; la Corte ritiene la motivazione della sentenza conforme al minimo costituzionale.
norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso; le censure vengono dichiarate inammissibili o infondate perché non confrontate con la ratio decidendi o prive di autosufficienza.
richiamato nei motivi; la Corte non accoglie la dedotta carenza di interesse, rilevando anche la tardività della questione.
richiamato nei motivi; alcune censure di appello sono state ritenute generiche e quindi inammissibili.
richiamato nei motivi; nel giudizio di rinvio non possono essere riproposte questioni nuove o non ritualmente introdotte.
richiamato nei motivi sulla cessione; la Corte distingue la cessione rilevante verso il debitore ceduto da altre cessioni estranee al rapporto dedotto.
richiamato nei motivi; il pagamento al cedente dopo la notifica della cessione non è idoneo a liberare il debitore ceduto.
richiamato nei motivi; non viene riconosciuta la nullità della cessione dedotta dalla ricorrente.
richiamato nei motivi; la Corte non accoglie la tesi di nullità per mancanza degli elementi essenziali del negozio di cessione.
richiamato nei motivi; è esclusa la dedotta mancanza di oggetto della cessione nei limiti della controversia.
richiamato nei motivi; la Corte non ravvisa nullità del negozio di cessione per il profilo prospettato.
richiamato nei motivi; le censure ermeneutiche sono dichiarate inammissibili perché non colpiscono la ratio della sentenza impugnata.
richiamato nei motivi; la Corte non accoglie le doglianze sulla prova del credito o sulla prova delle circostanze dedotte.
la riassunzione dopo la declinatoria di competenza attiene alla causa di merito e non trasforma il processo in un nuovo giudizio.
richiamato nei motivi; le difese e le eccezioni nuove sono ritenute inammissibili se introdotte tardivamente in riassunzione.
richiamato nei motivi; le eccezioni che ampliano il thema decidendum sono inammissibili se proposte oltre i termini e fuori dal perimetro iniziale dell'opposizione.
richiamato nei motivi sulle spese; la Corte conferma la regolazione delle spese in base alla soccombenza.
applicato per condannare la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità processuale aggravata.
Massime di principio
- La questione relativa alla proponibilità della domanda in presenza di clausola compromissoria è questione di merito e la relativa decisione è impugnabile con l'appello; se la clausola non risulta allegata o provata, il giudice del rinvio può legittimamente escluderne l'esistenza senza che si formi giudicato interno sulla sola deduzione della parte.
- Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare il requisito di autosufficienza: la censura deve trascrivere o indicare con precisione il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fonda, nonché la parte della sentenza che si assume erronea; in difetto il motivo è inammissibile.
- Le doglianze devono confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che contesti argomentazioni estranee o superate da autonome rationes non adeguatamente aggredite.
- Nel giudizio di rinvio e, più in generale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non possono essere introdotte tardivamente nuove eccezioni o domande che amplino il thema decidendum rispetto a quello delimitato dalle difese ritualmente svolte.
- La dichiarazione di incompetenza del giudice adito in via monitoria non elimina la prosecuzione del merito davanti al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c.; il decreto ingiuntivo opposto viene caducato, ma il giudizio di cognizione prosegue secondo le regole ordinarie.
- Il pagamento effettuato al creditore cedente dopo la notifica della cessione non libera il debitore ceduto nei confronti della cessionaria, salvo che ricorrano specifici diversi presupposti non provati nel caso deciso.
- Quando la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado, la censura in cassazione deve indicare le ragioni di fatto poste a base di entrambe le decisioni, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La condanna alle spese segue la soccombenza e può essere accompagnata, nei casi previsti, dalla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità processuale aggravata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28347/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28349/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28350/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28351/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28352/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28354/2024 del 05/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →