Cassazione Civile, Ordinanza n. 18660/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di pignoramento presso terzi conclusa con ordinanze di assegnazione. La creditrice procedente, ricevuta una cartella dell'amministrazione finanziaria per l'imposta di registro dovuta sull'ordinanza di assegnazione, ha pagato l'imposta e poi ha agito contro il debitore originario chiedendone la ripetizione. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il Tribunale di Roma ha riformato la decisione dichiarando la domanda inammissibile per difetto di interesse, ritenendo che tali spese dovessero essere soddisfatte nell'ambito della procedura esecutiva, nei limiti della capienza dei beni/pignoramenti. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 37 d.P.R. 131/1986, 91 e 95 c.p.c., sostenendo che le spese di registrazione dovessero gravare sul debitore soccombente; (2) violazione degli artt. 13 d.P.R. 131/1986 e 95 c.p.c., sostenendo che l'ordinanza di assegnazione fosse titolo esecutivo nei confronti del terzo ma che il diritto alla ripetizione nascesse solo dopo il pagamento dell'imposta, imponendo un autonomo giudizio di cognizione; (3) violazione dell'art. 95 c.p.c., perché l'imposta di registro non sarebbe spesa del processo esecutivo; (4) violazione dell'art. 95 c.p.c., perché la ripetizione non dovrebbe essere limitata alla capienza del ricavato esecutivo; (5) violazione dell'art. 92 c.p.c. per il mancato ricorso alla compensazione delle spese; (6) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la liquidazione delle spese senza riduzione rispetto ai valori medi in presenza di contrasto giurisprudenziale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, per contrasto con principi consolidati, le prime quattro censure: l'imposta di registro sull'ordinanza di assegnazione è spesa necessaria e inerente al processo esecutivo, compresa tra le spese liquidate ai sensi dell'art. 95 c.p.c.; l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo anche per tali spese verso il terzo, nei limiti dell'importo assegnato; se il credito per spese non trova capienza, la relativa pretesa è irripetibile. Da ciò deriva il difetto di interesse ad azionare un ulteriore titolo esecutivo contro il debitore originario. Anche i motivi sulle spese di lite sono stati dichiarati inammissibili: la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la determinazione delle spese entro i limiti dei parametri non è sindacabile in cassazione, non essendo imposto un obbligo di liquidazione ai valori medi. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'imposta di registro dovesse gravare sul debitore soccombente; la Corte ha ricondotto invece la spesa nell'ambito delle spese necessarie del processo esecutivo e della relativa capienza
richiamato dalla ricorrente in tema di soccombenza sulle spese; la Corte ha ribadito che la condanna alle spese segue il principio generale di soccombenza
le spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione sono spese dell'esecuzione, necessarie e inerenti alla sua attuazione, e possono essere soddisfatte nell'ambito della procedura esecutiva nei limiti della capienza
art. 13 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato per sostenere la necessità di un autonomo giudizio di cognizione dopo il pagamento dell'imposta; la Corte ha escluso tale necessità perché il credito era già compreso nel titolo esecutivo
l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. è titolo esecutivo nei confronti del terzo anche per le spese conseguenti e necessarie all'attuazione, inclusa l'imposta di registro, salvo espressa statuizione contraria
la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; non sussiste un obbligo di compensazione né di motivare specificamente il mancato uso della facoltà, e non è imposto liquidare secondo i valori medi
utilizzato come parametro di inammissibilità delle censure, perché i motivi contrastavano con orientamenti consolidati della Corte
richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale
citato solo nel richiamo a precedenti invocati dalla ricorrente, senza incidere sulla decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato l'ulteriore obbligo di versamento del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel pignoramento presso terzi, l'imposta di registro dovuta per l'ordinanza di assegnazione integra una spesa necessaria e conseguenziale del processo esecutivo, ricompresa tra le spese liquidabili ex art. 95 c.p.c.
- L'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo anche per le spese necessarie alla sua attuazione, come l'imposta di registro, benché non espressamente menzionate, salvo che il provvedimento contenga una statuizione contraria e non contestata.
- Il creditore procedente non ha interesse ad agire con un autonomo giudizio contro il debitore originario per recuperare una spesa che poteva essere soddisfatta nell'ambito della medesima esecuzione e nei limiti della capienza del credito assegnato.
- Le spese dell'esecuzione che restino insoddisfatte per incapienza sono irripetibili; la successiva pretesa di recupero non può trasformarle in un autonomo credito azionabile oltre il perimetro del titolo esecutivo.
- La compensazione delle spese di lite appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è di per sé censurabile in cassazione.
- Non esiste un vincolo a liquidare le spese processuali secondo i valori medi dei parametri: il giudice deve rispettare minimo e massimo e motivare solo eventuali scostamenti ulteriori.
- Un motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando contrasta con un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
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