Cassazione Penale, Sentenza n. 26149/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Siracusa del 10/05/2023 che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto di querela alla luce della modifica del regime di procedibilità introdotta dal d.lgs. n.150/2022; il Pubblico Ministero sosteneva che il capo di imputazione (furto aggravato di energia elettrica con allaccio diretto alla rete di distribuzione) conteneva già elementi idonei a rendere il fatto procedibile d'ufficio ai sensi dell'art.625 n.7 c.p. o, comunque, che la contestazione suppletiva dell'aggravante effettuata in udienza dal PM fosse efficace a escludere l'improcedibilità
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che, alla luce della formulazione del capo d'imputazione (furto di energia mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione), la circostanza aggravante dell'essere il bene destinato a pubblico servizio doveva considerarsi integrare la procedibilità d'ufficio; inoltre la Corte ha affermato la validità della contestazione suppletiva del PM effettuata alla prima udienza utile alla luce del mutamento del regime di procedibilità e ha censurato la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato immediatamente l'improcedibilità senza consentire il contraddittorio e l'esercizio delle facoltà delle parti. La sentenza impugnata è stata annullata e il processo rinviato per nuovo esame
Norme richiamate
furto aggravato "quando il fatto è commesso su cosa destinata a pubblico servizio"
La Corte ha ritenuto che l'aggravante contiene elementi valutativi (la concreta destinazione del bene a servizio della collettività) ma che può essere adeguatamente contestata anche con una descrizione fattuale evocativa (es. allaccio diretto alla rete di distribuzione) che renda l'imputato pienamente edotto dell'accusa
obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità
Il giudice deve pronunciare immediatamente le cause di non punibilità, ma tale obbligo non esclude in principio che il pubblico ministero, alla prima udienza utile, proceda a contestazioni suppletive che incidono sulla procedibilità; la pronuncia di non doversi procedere non può essere automatica se impedisce il necessario contraddittorio
Riconosce il potere/dovere del pubblico ministero di contestare le circostanze aggravanti in termini corrispondenti agli elementi emersi nel fascicolo: la Corte evidenzia che tale facoltà non viene neutralizzata dall'obbligo di declaratoria previsto dall'art.129 quando la contestazione suppletiva è tempestiva
Rilevato nel contesto come regola processuale che disciplina la fase decisionale; la Corte sottolinea che il giudice deve pronunciare avendo riguardo al contraddittorio e alle facoltà delle parti previste per la fase/grado
d.lgs. n.150 del 10 ottobre 2022
La modifica del regime di procedibilità introdotta da tale decreto ha reso alcune fattispecie procedibili solo previa querela; la Corte ha valutato l'effetto della riforma sul processo in corso e ha ritenuto che la contestazione suppletiva del PM alla prima udienza utile possa ricollegare il giudizio alla procedibilità d'ufficio quando il capo di imputazione evoca la destinazione pubblicistica del bene
Sez. U., sentenza "Sorge" (n.24906/2019)
Principio richiamato sulla nozione di "contestazione in fatto" e sulla possibilità di utilizzare formulazioni evocative o perifrastiche per rendere conoscibile all'imputato la fattispecie aggravante, anche quando contenga componenti valutative
Sez. U., sentenza "Domingo" (n.49935/2023)
Sentenza richiamata che ha trattato del rapporto tra contestazione suppletiva e maturazione di cause estintive (prescrizione). La Corte qui distingue la disciplina della prescrizione dall'improcedibilità per mancata querela, ritenendo che la regola "now for then" applicata alla prescrizione non sia automaticamente trasferibile all'improcedibilità
Sez. U., sentenza "De Rosa" (n.12283/2005)
Richiamata per il principio che il PM può modificare l'imputazione e che il contraddittorio delle parti deve essere garantito prima di esiti che precludano attività processuali
Massime di principio
- Quando l'aggravante contiene componenti valutative (es. destinazione del bene a pubblico servizio), l'indicazione nel capo d'imputazione di fatti materiali chiaramente evocativi (per es., "allaccio diretto alla rete di distribuzione") può soddisfare l'obbligo di informazione dell'imputato e rendere il reato procedibile d'ufficio
- La contestazione "in fatto" o perifrastica delle aggravanti è ammissibile: non è sempre necessaria la ripetizione formale dell'articolo di legge se gli elementi fattuali posti a fondamento permettono al difensore di conoscere l'accusa e difendersi efficacemente
- L'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità (art.129 c.p.p.) non deve tradursi in una automatica chiusura che impedisca al PM di esercitare tempestivamente le sue facoltà di modificare o integrare l'imputazione alla prima udienza utile; il contraddittorio delle parti deve essere sempre garantito
- La regola che, per la prescrizione, opera "now for then" (considerando la maturazione anteriore alla dichiarazione) non trova applicazione automatica all'improcedibilità per mancata querela; pertanto la maturazione della causa di improcedibilità non può sempre precludere retroattivamente contestazioni suppletive tempestive del PM
- Se il giudice dichiara immediatamente l'improcedibilità senza consentire il necessario contraddittorio o senza valutare la contestazione suppletiva del PM, la decisione è suscettibile di annullamento in cassazione e rinvio per nuovo esame
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25862/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25864/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25865/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25867/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25868/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25869/2024 del 03/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →