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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23417/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da lavori eseguiti su un terreno situato a monte rispetto al fondo confinante: riempimento con terra di riporto, pavimentazione del terreno e realizzazione di due manufatti vicino al confine. I vicini sostenevano che tali interventi avessero causato il crollo di un muretto di confine con rete metallica e chiedevano il ripristino del muro e la demolizione delle opere asseritamente eseguite a distanza inferiore a quella legale. I convenuti, invece, contestavano la riconducibilità causale del crollo ai propri lavori e chiedevano che le spese di ricostruzione fossero poste, almeno in parte, anche a carico degli attori. In primo grado e in appello è stata ritenuta applicabile l'art. 887 c.c. sul presupposto che il dislivello tra i fondi fosse naturale e non creato dai convenuti. Con il ricorso per cassazione i proprietari del fondo superiore hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 887 c.c. perché la fattispecie non sarebbe stata regolata da tale norma ma dalle regole generali sui muri di confine (artt. 880 e ss. c.c.); 2) errata interpretazione dell'art. 887 c.c. nella parte in cui aveva posto integralmente a loro carico costruzione e manutenzione del muro; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 4) vizio motivazionale sulle modalità ricostruttive del muro e sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la questione della sussunzione della fattispecie nell'art. 887 c.c. non risultava specificamente devoluta in appello e sul punto si era formato giudicato interno; inoltre ha rilevato che la censura investiva comunque un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la Corte d'appello ha erroneamente applicato l'art. 887 c.c. nel senso di porre esclusivamente a carico dei proprietari del fondo superiore l'onere di costruzione e conservazione del muro, senza rispettare la ripartizione legale delle spese prevista dalla norma. In particolare, quando il dislivello è naturale, il proprietario del fondo superiore sostiene le spese fino all'altezza del proprio suolo, mentre entrambe le parti contribuiscono per la parte residua; se invece il dislivello è causato dal proprietario del fondo inferiore, l'obbligo grava su quest'ultimo. Sono stati quindi assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 887 c.c.

    Nei fondi a dislivello naturale il proprietario del fondo superiore sopporta le spese di costruzione e manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all'altezza del proprio suolo; per la restante altezza le spese sono comuni. Se invece il dislivello è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, l'onere di costruzione e conservazione del muro ricade su quest'ultimo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre nullità della sentenza per violazione di norme processuali sul regime della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare omesso esame o vizio motivazionale sulle modalità di ricostruzione del muro e sulle spese.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati come norme sulla valutazione della prova e sull'utilizzo delle prove nel giudizio.

  • artt. 880 e seguenti c.c.

    Evocati dai ricorrenti come disciplina generale dei muri di confine, ritenuta da loro applicabile in luogo dell'art. 887 c.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione di una questione giuridica che presupponga un accertamento di fatto è inammissibile se la questione non risulta trattata nei gradi di merito e il ricorrente non indica specificamente dove l'abbia tempestivamente proposta, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.
  • La qualificazione della fattispecie ai fini dell'applicazione dell'art. 887 c.c. richiede l'accertamento, riservato al giudice di merito, dell'origine naturale o artificiale del dislivello tra i fondi.
  • In tema di muri di sostegno tra fondi a dislivello, l'art. 887 c.c. disciplina in modo autonomo la ripartizione delle spese: il proprietario del fondo superiore sostiene le spese fino all'altezza del proprio suolo, mentre la parte restante grava su entrambi; se il dislivello è causato dal fondo inferiore, l'onere di costruzione e conservazione è a carico di quest'ultimo.
  • Quando la Corte di merito applica l'art. 887 c.c. senza rispettarne la ripartizione legale delle spese, la decisione è cassabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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