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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01426/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla recidiva fosse meramente ripetitiva rispetto ai motivi di appello, già motivatamente respinti, e quindi non consentita in cassazione quando si risolva nella richiesta di una nuova valutazione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 1 febbraio 2024. L'unico motivo dedotto riguardava vizi di motivazione in punto recidiva: il ricorrente contestava la valutazione di persistente capacità criminale e di consolidamento del proposito criminoso, ritenuta dalla Corte territoriale anche in ragione di una precedente condanna definitiva per identico reato. La Corte di cassazione rileva che la censura riproduceva una questione già esaminata e disattesa in appello con argomentazioni fattuali e giuridiche ritenute corrette.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    Richiamato implicitamente in relazione alla recidiva, valutata dalla Corte di appello come indice di consolidamento del proposito criminoso e di indifferenza alle precedenti sanzioni.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per cassazione il motivo che si limita a riprodurre una censura già proposta in appello e motivatamente respinta, senza individuare un effettivo errore logico o giuridico della decisione impugnata.
  • Le valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate dalla Corte di appello non sono sindacabili in cassazione quando il ricorso miri soltanto a una diversa lettura del materiale fattuale.
  • La recidiva può essere valorizzata dal giudice di merito come indice del consolidamento del proposito criminoso e della scarsa efficacia delle precedenti sanzioni, se la motivazione dà conto in modo coerente dei dati fattuali rilevanti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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