Cassazione Civile, Ordinanza n. 16474/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La controversia nasce dalla riscossione di buoni postali fruttiferi emessi su moduli originariamente riferibili alla serie P, sui quali erano stati apposti due timbri "Serie Q/P" con l’indicazione dei nuovi tassi previsti dal D.M. 13 giugno 1986. La sottoscrittrice ha chiesto il pagamento degli interessi sulla base della tabella riportata sul retro dei buoni, sostenendo che, non essendo stata integralmente espunta la precedente disciplina, dovessero applicarsi anche i rendimenti stampati sui moduli della serie P e non solo quelli del decreto ministeriale. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo che il timbro fosse solo parziale e che ciò generasse un affidamento ragionevole sull’applicazione dei rendimenti originari per la parte non modificata. Poste Italiane ha ricorso per cassazione con due motivi inizialmente centrati sulla violazione del D.M. 13 giugno 1986 e dell’art. 173 d.P.R. 156/1973, anche in relazione agli artt. 1339, 1362, 1433 e 1438 c.c., sostenendo che i buoni della serie P emessi dal 1° luglio 1986 erano, per effetto del decreto, titoli della nuova serie ordinaria Q/P soggetti integralmente ai nuovi tassi della serie Q e che non vi era base per una combinazione delle due discipline. Un terzo motivo ha censurato la lettura della corte territoriale sul timbro apposto sui titoli, richiamando la giurisprudenza che esclude ogni rilievo negoziale a una mera imperfezione materiale dell’apposizione del timbro e nega che da un collage di clausole possa derivare una volontà contrattuale diversa da quella risultante dal decreto e dal titolo così come integrato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione processuale del difensore della ricorrente, reputando provata la procura e comunque conoscibile l’atto di conferimento del potere. Ha poi accolto i motivi di ricorso ritenuti fondati, affermando che i buoni emessi su moduli della serie P ma timbrati "Serie Q/P" erano soggetti alla disciplina della nuova serie Q e che non era consentito desumere un regime misto combinando i tassi della serie P con quelli della serie Q. In particolare, la Corte ha escluso che il timbro parziale potesse generare un affidamento giuridicamente rilevante idoneo a far prevalere la pretesa dei sottoscrittori ai rendimenti originari, osservando che mancava qualsiasi univoca dichiarazione negoziale in tal senso e che l’integrazione del rapporto operava ex lege secondo il decreto ministeriale e l’art. 1339 c.c. Di conseguenza la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, affinché si uniformi ai principi richiamati e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
Il rapporto sui buoni postali fruttiferi è soggetto a integrazione legale mediante successivi decreti ministeriali; il contenuto del titolo non è intangibile rispetto alla disciplina sopravvenuta prevista per legge.
D.M. 13 giugno 1986
Ha istituito la nuova serie Q e ha previsto che i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986 fossero titoli della nuova serie ordinaria con applicazione dei nuovi tassi e con apposizione dei timbri prescritti.
La disciplina del titolo può essere integrata automaticamente da norme imperative o da atti normativi che modificano il contenuto del rapporto.
L’interpretazione del titolo non può fondarsi su una combinazione artificiosa di clausole eterogenee, dovendosi valorizzare il dato letterale e la coerente volontà normativa richiamata sul titolo.
Le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle già stampate se incompatibili, anche se queste non sono materialmente cancellate.
Richiamato per escludere che la mera imperfezione materiale del timbro integri un errore sulla dichiarazione rilevante sul piano negoziale.
Richiamato tra le norme invocate nel ricorso, senza emergere una specifica autonoma applicazione decisoria nel testo.
La procura del rappresentante processuale risultando soggetta a iscrizione nel registro delle imprese è conoscibile dai terzi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di formulazione dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
È stato il rito utilizzato nel giudizio di primo grado introdotto dalla sottoscrittrice.
È richiamato in relazione al momento processuale in cui va proposta l’eccezione sulla legittimazione del rappresentante del ricorrente.
È richiamato per escludere la possibilità di integrare tardivamente le produzioni documentali a fronte di un’eccezione proposta solo con memoria.
Massime di principio
- Nei buoni postali fruttiferi, quando una norma o un decreto ministeriale prevede l’integrazione del contenuto del titolo, la disciplina sopravvenuta si inserisce nel rapporto con efficacia sostitutiva o integrativa secondo quanto previsto dall’ordinamento, senza che il tenore originario del modulo possa essere valorizzato in modo incompatibile con la nuova regolazione.
- La presenza di un timbro o di un’annotazione apposta su un modulo preesistente può rilevare solo se le indicazioni introdotte sono complete e univoche; una mera apposizione materiale parziale non consente di costruire, per combinazione con il testo preesistente, un regime negoziale diverso da quello risultante dalla normativa richiamata sul titolo.
- Non è consentito desumere un affidamento tutelabile o una volontà contrattuale favorevole al sottoscrittore da un collage di clausole incompatibili tra loro, quando il titolo sia stato assoggettato ex lege a una nuova disciplina che sostituisce i precedenti rendimenti.
- Le clausole aggiunte a un modulo predisposto prevalgono su quelle già stampate se incompatibili, anche se le seconde non sono state materialmente cancellate.
- Nelle persone giuridiche, il potere di conferire procura processuale da parte di un soggetto investito di rappresentanza può essere verificato attraverso gli atti soggetti a pubblicità legale; l’eccezione sulla mancanza di legittimazione del rappresentante deve essere tempestiva e non può essere introdotta solo con memoria tardiva quando la controparte non abbia più strumenti per replicare o produrre documenti.
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