Cassazione Penale, Sentenza n. 40349/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti chiedevano la liquidazione dell'equa riparazione per l'ingiusta privazione della libertà subita dal loro congiunto Gaspare Stamegna (custodia in carcere 25/02/2015-14/07/2015; arresti domiciliari 15/07/2015-07/12/2015). Stamegna era stato arrestato per gravi indizi relativi a lesioni aggravate e detenzione di arma, poi assolto con sentenza irrevocabile. La Corte di Appello di Roma aveva respinto la domanda ritenendo sussistente la colpa grave ai sensi dell'art. 314 c.p.p., attribuendo rilievo decisivo al fatto che l'imputato si era avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia e non aveva indicato una dinamica alternativa o motivi di astio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame. La Cassazione ha richiamato l'intervento del legislatore (d.lgs. 8/11/2021, n.188) e la Direttiva UE 2016/343, affermando che l'esercizio della facoltà di non rispondere non può di per sé ostare al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione. La regolamentazione delle spese è demandata alla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen., comma 1
La Corte di Appello aveva interpretato l'articolo come consentente di escludere la riparazione quando sia ravvisabile colpa grave dell'interessato; la Cassazione ha però sottolineato che tale lettura è stata modificata dall'intervento legislativo successivo e non può più considerare l'esercizio del diritto al silenzio come elemento unico per escludere l'indennizzo.
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188
«l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b) , cod. proc. pen. non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo»
La modifica normativa adegua l'ordinamento alla Direttiva UE 2016/343 e stabilisce che l'esercizio del diritto al silenzio non puo' essere utilizzato per escludere automaticamente il diritto all'equa riparazione.
Direttiva (UE) 2016/343
Fonte comunitaria che richiede norme comuni a tutela dei diritti procedurali di indagati e imputati; ha motivato l'intervento del legislatore italiano volto a proteggere il diritto al silenzio e gli effetti sul diritto all'indennizzo.
art. 64 cod. proc. pen., comma 3, lett. b)
Riconosce la facoltà per l'imputato di non rispondere durante gli atti investigativi; la giurisprudenza e la modificazione normativa recente indicano che l'esercizio di tale facoltà non deve gravare sul diritto all'equa riparazione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 8615/08.02.2022; Sez. 4, n. 19621/12.04.2022)
Decisioni che hanno affermato il principio secondo cui l'esercizio del diritto di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione, confermando l'orientamento dopo la modifica legislativa.
Massime di principio
- L'esercizio del diritto di non rispondere durante l'interrogatorio non può di per sé costituire elemento esclusivo per ritenere sussistente colpa grave e negare l'equa riparazione per ingiusta detenzione.
- Il giudizio sulla colpa grave deve tener conto del comportamento complessivo dell'indagato/imputato (atti difensivi scritti, memorie, collaborazioni processuali) e delle circostanze del caso, non solo della scelta di avvalersi del silenzio.
- Dopo il d.lgs. 8/11/2021, n.188 (attuazione Direttiva 2016/343), i giudici devono applicare la regola secondo cui il silenzio probabile di per sé non ostacola il riconoscimento dell'indennizzo; eventuali esclusioni richiedono elementi probatori concreti di grave colpa diversa e autonoma.
- In situazioni simili è consigliabile che la difesa depositi memorie scritte e documenti che spieghino la versione dei fatti, perché la valutazione complessiva della condotta difensiva resta rilevante per l'accertamento della colpa grave.
- Le corti di merito, nel valutare richieste di equa riparazione, devono restare aggiornate sull'interpretazione della normativa — compresi i cambiamenti legislativi e gli orientamenti della Cassazione — e motivare specificamente come eventuali condotte dell'interessato abbiano concretamente ostacolato l'accertamento della verità processuale.
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