Cassazione Penale, Ordinanza n. 26346/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associazione)
La controversia
L'associazione, in persona del proprio legale rappresentante, aveva chiesto la restituzione di una somma complessiva di euro 252.736,93 già sottoposta a sequestro preventivo e poi divenuto inefficace a seguito di sentenza assolutoria irrevocabile. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo che la sentenza avesse accertato la natura fittizia e strumentale della fondazione e che non fosse stata dimostrata la provenienza lecita delle somme, reputando inoltre nulla la dedotta donazione per difetto di forma ex artt. 782 e 783 c.c. Il ricorrente ha denunciato: 1) vizio di motivazione per omessa valutazione di prove decisive sulla provenienza lecita delle somme, in particolare bonifici e distinte di versamento; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla nullità delle donazioni, sostenendo che si trattasse di donazioni indirette tramite bonifico, non soggette alla forma dell'atto pubblico; 3) violazione delle norme sul giudicato e vizio di motivazione, contestando l'uso della sentenza assolutoria come preclusione all'esame della domanda di restituzione.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito dei motivi perché ha ritenuto che il mezzo di impugnazione fosse stato erroneamente proposto come ricorso per cassazione. Ha riqualificato l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., trattandosi di ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione senza formalità sull'istanza di restituzione. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone, quale giudice dell'esecuzione, per la prosecuzione del procedimento nelle forme corrette. L'atto è stato così convertito nel mezzo impugnatorio corretto, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.
Norme richiamate
richiamato come base dell'assoluzione degli imputati nella precedente sentenza da cui discendeva la questione della restituzione delle somme sequestrate
richiamato dal giudice dell'esecuzione e contestato dal ricorrente; attiene alla forma dell'atto pubblico per la donazione
richiamato dal giudice dell'esecuzione e contestato dal ricorrente; attiene alla donazione di modico valore e alla forma richiesta
disciplina la decisione del giudice dell'esecuzione sulle questioni relative alle restituzioni e alla confisca
"possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'art. 666"
contro l'ordinanza resa senza formalità dal giudice dell'esecuzione sull'istanza di restituzione è esperibile opposizione davanti allo stesso giudice, non ricorso immediato per cassazione
richiamato quale modello procedurale da seguire a seguito dell'opposizione; solo l'ordinanza resa all'esito di tale udienza è ricorribile per cassazione ai sensi del comma 5
solo l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza camerale è impugnabile con ricorso per cassazione
la Corte non si pronuncia nel merito, ma il tema riguarda la validità della donazione per difetto di forma
la Corte non si pronuncia nel merito, ma il tema riguarda la dedotta donazione di modico valore o per bonifico
Massime di principio
- L'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decide senza formalità su un'istanza di restituzione va impugnata con opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., non con ricorso immediato per cassazione.
- Se l'impugnazione è proposta con nomen iuris errato, il giudice deve privilegiare la conservazione dell'atto e il favor impugnationis, riqualificando il mezzo come quello corretto quando ciò consenta una decisione di merito.
- Avverso l'ordinanza resa all'esito dell'opposizione camerale ex art. 666 c.p.p. è invece esperibile ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 5, c.p.p.
- Nelle questioni restitutorie in sede esecutiva, la scelta del rimedio processuale è decisiva: l'erronea proposizione del ricorso per cassazione non comporta necessariamente inammissibilità se l'atto è compatibile con l'opposizione prevista dal codice.
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