Cassazione Penale, Ordinanza n. 11228/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo non rispettava i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché era formulato in modo generico e non consentiva un effettivo sindacato sul vizio denunciato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità penale. La Corte ha però ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non specificava gli elementi fattuali o logici posti a base della censura e non consentiva di individuare con precisione i rilievi mossi alla motivazione della sentenza impugnata. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato di furto oggetto della condanna confermata in appello.
Norma aggravatrice richiamata quale base della contestazione di furto aggravato confermata nei gradi di merito.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve indicare specificamente i capi e i punti della decisione censurati e le ragioni della doglianza; la mancanza di specificità determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione deve essere formulata in modo specifico e determinato: non è sufficiente un richiamo astratto alla erroneità della decisione impugnata.
- È inammissibile il motivo che, pur contestando il giudizio di responsabilità, non indichi gli elementi di fatto o di diritto posti a base della censura e non consenta al giudice di legittimità di individuare con precisione il vizio dedotto.
- La presenza di una motivazione della sentenza impugnata logicamente coerente rende necessario che la censura rechi un confronto puntuale con essa; in difetto, il controllo di legittimità non può essere esercitato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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