Cassazione Penale, Sentenza n. 3874/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). I motivi principali erano: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla dichiarazione di responsabilità, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe risposto alle censure della difesa e avrebbe equivocato sostenendo la falsificazione di "tutti" i documenti quando il teste avrebbe indicato la contraffazione solo dei documenti originari (con rilevanza sulla fattura di vendita usata per l'immatricolazione); (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto trattamento della recidiva e, conseguentemente, alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, osservando che la Corte territoriale, facendo integrata valutazione con le dichiarazioni del teste Di Stefano (che aveva riferito che "tutti i documenti presenti nel fascicolo per l'immatricolazione del mezzo in Italia erano oggetto di contraffazione"), ha fornito adeguata e logica motivazione per ritenere la consapevolezza del ricorrente circa la provenienza illecita dell'autovettura, anche in conformità a consolidata giurisprudenza di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché la questione della recidiva, implicante valutazione di merito, non era stata oggetto dell'appello e dunque non poteva essere dedotta in cassazione. Per la inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata: la sentenza confermata riguarda la condanna per ricettazione; la valutazione della prova ha portato a ritenere la consapevolezza della provenienza illecita del bene.
Limite della Corte di Cassazione: non sono ammissibili in cassazione questioni che comportano valutazioni di merito non già dedotte in appello; il motivo relativo alla recidiva non era stato sollevato in appello e quindi è inammissibile.
Autorità della Cassazione per applicare sanzioni per ricorsi manifestamente infondati o colpevolmente presentati: condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende a titolo di equa riparazione.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella)
Principio secondo cui la presenza di documentazione contraffatta, l'assenza di giustificazioni plausibili da parte dell'acquirente e il ruolo della fattura necessaria per l'immatricolazione possono fondare la prova della consapevolezza della provenienza illecita.
Sez. un., n. 930 del 13/12/1995 (Clarke) e successive pronunce sul vizio di motivazione
Limiti della sindacabilità in cassazione: la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove salvo vizio di motivazione evidente; richieste di diversa ricostruzione dei fatti non sono ammissibili se la motivazione è logicamente coerente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti di merito: motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se mirano solo a riformulare il convincimento del giudice di merito senza dimostrare vizi logici o normativi nella motivazione.
- Se una questione comporta una valutazione di merito (es. sussistenza della recidiva), essa deve essere tempestivamente sollevata già nel grado di appello; se non lo è, non potrà essere dedotta in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- La presenza di documenti contraffatti necessari per l'operazione (per es. fattura per immatricolazione) e l'assenza di una plausibile giustificazione dell'acquirente possono legittimare la conclusione sulla consapevolezza della provenienza illecita del bene.
- Chi propone ricorso deve evitare censure meramente riformulative: la mancanza di punto novativo o di argomentazione su errori di diritto o vizi logico-motivazionali espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche (spese e ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe documentare e puntualizzare già in appello ogni questione di diritto e di fatto rilevante (inclusa la contestazione della recidiva o della prescrizione) oppure predisporre motivo di cassazione fondato su specifici vizi di motivazione o violazioni di legge indicabili e non su ricostruzioni alternative dei fatti.
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