Cassazione Civile, Ordinanza n. 16809/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 18 maggio 2015 con cui una società aveva affidato a un'altra la realizzazione di tre impianti eolici. Le parti avevano poi sottoscritto una scrittura integrativa del 20 ottobre 2015, che prorogava il termine di ultimazione delle opere già fissato nel contratto originario. La committente aveva chiesto la risoluzione del contratto sostenendo che la prestazione non fosse stata eseguita entro il termine essenziale pattuito; in appello la domanda era stata respinta perché il termine del 24 gennaio 2016 non era stato ritenuto essenziale. Con il ricorso per cassazione la società committente ha dedotto: 1) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che il nuovo termine dovesse considerarsi essenziale perché l'accordo integrativo confermava le pattuizioni originarie e il resto del contratto rimaneva invariato; 2) violazione dell'art. 1370 c.c., per mancata applicazione del criterio interpretativo favorevole alla parte che non ha predisposto la clausola; 3) violazione degli artt. 1375 e 1256 c.c., per non avere valorizzato la pretesa mala fede della controparte e l'ingiustificata invocazione della sospensione dei lavori per condizioni meteorologiche; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione di diritto fondata sulla diffida ad adempiere del 22 gennaio 2016; 5) violazione degli artt. 1453 e 1457 c.c. e 345 c.p.c., per avere dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione per inadempimento proposta solo in appello; 6) violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., per mancato accertamento della gravità dell'inadempimento. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi cinque motivi e assorbito il sesto: ha confermato che la valutazione sulla essenzialità del termine è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e che, nel caso concreto, la proroga del termine, la prosecuzione dei lavori e dei pagamenti, l'assenza di una espressa qualificazione come essenziale nel patto integrativo e la mancata allegazione di un concreto venir meno dell'interesse alla prestazione giustificavano il rigetto della domanda; ha escluso l'applicabilità dell'art. 1370 c.c. perché il criterio è sussidiario e presuppone una clausola predisposta unilateralmente e un reale dubbio interpretativo; ha rilevato che la censura sulla buona fede non era pertinente rispetto all'unica domanda effettivamente decisa in appello, fondata sul mancato rispetto del termine essenziale; ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la domanda di risoluzione ex art. 1454 c.c. non risultava ritualmente riproposta in appello ed era comunque distinta da quella ex art. 1457 c.c.; ha infine ribadito che la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. è azione diversa rispetto alla risoluzione di diritto per diffida o termine essenziale, sicché la relativa domanda non poteva essere introdotta per la prima volta in appello. Il ricorso è stato respinto integralmente, con statuizione sulle spese non pronunciata per mancata difesa dell'intimato e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società committente, confermando la sentenza di appello che aveva escluso la risoluzione di diritto del contratto per mancato rispetto di un termine essenziale. La Corte ha ritenuto corretto l'accertamento di merito secondo cui il nuovo termine non era stato pattuito come essenziale, desumendo tale conclusione sia dal testo dell'accordo integrativo sia dal comportamento successivo delle parti, che avevano continuato l'esecuzione del rapporto. Ha inoltre escluso vizi di omessa pronuncia e di ultrapetizione, osservando che la domanda di risoluzione per diffida ad adempiere non era stata ritualmente riproposta in appello e che la domanda di risoluzione per inadempimento era nuova e, quindi, inammissibile in secondo grado. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva della parte intimata. È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'interpretazione del contratto va condotta secondo il dato testuale e la comune intenzione delle parti, senza attribuire rilievo decisivo a formule non univoche.
Il criterio interpretativo sfavorevole al predisponente ha natura sussidiaria e opera solo in presenza di dubbio residuo e di predisposizione unilaterale dell'accordo.
La dedotta violazione della buona fede non rileva quando la decisione si fonda esclusivamente sulla qualificazione del termine di adempimento e sulla delimitazione dell'oggetto della domanda.
La censura richiamata non incide sulla ratio decidendi, poiché la Corte ha deciso solo sulla non essenzialità del termine e non sull'impossibilità sopravvenuta.
Il giudice non omette pronuncia quando la domanda non è stata ritualmente devoluta in appello o quando risulta assorbita dalla decisione di primo grado su una diversa causa petendi.
L'azione di risoluzione per inadempimento è distinta dalle ipotesi di risoluzione di diritto e non può essere introdotta come domanda nuova in appello.
La diffida ad adempiere è un autonomo titolo di risoluzione di diritto, distinto dal mancato rispetto del termine essenziale.
L'accertamento della gravità dell'inadempimento è necessario solo nell'azione di risoluzione per inadempimento, non nelle ipotesi di risoluzione di diritto.
La risoluzione di diritto per termine essenziale richiede che il termine sia effettivamente qualificato come essenziale dalla volontà delle parti.
In appello non sono ammesse domande nuove, comprese quelle fondate su petitum o causa petendi diversi, né la loro semplice modificazione sostanziale.
Le domande non accolte o assorbite in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, altrimenti si intendono rinunciate.
Massime di principio
- L'essenzialità del termine di adempimento non può essere desunta da formule di stile o da richiamo generico alle pattuizioni originarie, ma deve risultare da elementi testuali e fattuali che esprimano con chiarezza la volontà delle parti di considerare inutile la prestazione tardiva.
- La valutazione sulla essenzialità del termine è un apprezzamento di fatto del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per motivazione non plausibile; non è sufficiente che un'interpretazione diversa sia astrattamente possibile.
- Il criterio dell'interpretazione contro il predisponente ex art. 1370 c.c. è sussidiario e presuppone, oltre al dubbio interpretativo residuo, la prova della predisposizione unilaterale della clausola.
- La continuazione dell'esecuzione del contratto dopo la scadenza del termine, con prosecuzione dei lavori e dei pagamenti, è indice incompatibile con la volontà di considerare il termine come essenziale, salvo prova contraria.
- La domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. ha causa petendi diversa dalle azioni di risoluzione di diritto ex artt. 1454, 1456 e 1457 c.c.; pertanto, la sua proposizione per la prima volta in appello integra domanda nuova vietata dall'art. 345 c.p.c.
- La domanda assorbita o non esaminata in primo grado deve essere riproposta espressamente in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; in mancanza, si intende rinunciata.
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