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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11094/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non sussistevano ragioni per esonero. La decisione di merito di condanna per tentato furto in abitazione è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa per tentato furto in abitazione. Deduceva due censure: (1) mancanza di motivazione sulla mancata applicazione di una maggiore diminuzione di pena per il tentativo; (2) illogicità e mancanza di motivazione sul diniego di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva prevista dall'art. 53 l. n. 689/1981. La Corte ha ritenuto che la prima doglianza fosse infondata perché la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale, ipotesi in cui non è richiesta una motivazione particolarmente analitica sui criteri di commisurazione. Quanto alla seconda, ha rilevato che il motivo si limitava a reiterare le stesse doglianze già proposte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, così da risultare aspecifico e inammissibile.

Norme richiamate

  • artt. 56, 624-bis c.p.

    indicano il reato contestato, in forma tentata, di furto in abitazione.

  • art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689

    disciplina la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva, richiesta dalla difesa e negata nei gradi di merito.

  • art. 133 c.p.

    i criteri di commisurazione della pena sono rimessi alla valutazione del giudice di merito; per pene medie o prossime al minimo edittale non occorre una motivazione particolarmente estesa.

  • art. 581 c.p.p.

    l'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno.

  • art. 591 c.p.p.

    la mancanza di specificità dei motivi comporta inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689

    non citato espressamente nel testo ma richiamato indirettamente dal tema della sostituzione della pena; non viene però affrontato come norma autonoma.

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La motivazione sulla determinazione della pena non deve essere particolarmente analitica quando la sanzione è irrogata in misura media o prossima al minimo edittale; un obbligo motivazionale più stringente sussiste solo se la pena si colloca verso il massimo o comunque sopra la media.
  • In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello, senza critica argomentata delle ragioni del provvedimento, è inammissibile.
  • L'impugnazione è un atto di critica argomentata e, a pena di inammissibilità, deve indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta.
  • La generica deduzione di illogicità o carenza motivazionale non è sufficiente se non si contesta in modo mirato il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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