Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21354/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo ha ritenuto responsabile del reato di frode informatica, deducendo con il primo motivo l'asserita erroneità della motivazione in punto di responsabilità penale. Dal testo emerge che la censura mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove, prospettando criteri valutativi alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto tale doglianza inammissibile in sede di legittimità perché diretta a sollecitare una nuova lettura del compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito. Non emergono altri motivi specifici nel testo disponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto contro la motivazione della sentenza di merito si risolvesse in una richiesta di alternativa ricostruzione dei fatti e di diversa valutazione delle prove, preclusa al giudice di legittimità quando la motivazione di merito sia logica e giuridicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640-ter c.p.

    È il reato oggetto del giudizio; il ricorso ne contesta la sussistenza ma la Corte rileva che la motivazione di merito che ne ha affermato la configurabilità non presenta vizi logici o giuridici censurabili in cassazione sulla base della mera richiesta di rivalutazione dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    Implica la condanna del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone

    È richiamata come principio secondo cui la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, attività riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito contestare la decisione di merito limitandosi a proporre una diversa lettura dei fatti o delle prove, poiché la rivalutazione del materiale istruttorio appartiene esclusivamente al giudice di merito.
  • Quando la sentenza di merito offre una motivazione logica e giuridicamente corretta sulla responsabilità penale, la censura che mira soltanto a sostituire una ricostruzione alternativa è inammissibile.
  • La contestazione della motivazione in punto di colpevolezza non può tradursi in un nuovo giudizio di merito mascherato da vizio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFrode informaticaImpugnazioni
RamiReati informaticiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.