Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11841/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti di una società di trasporto pubblico, assunti prima dell'11 luglio 2000 con contratti di formazione e lavoro e poi divenuti a tempo indeterminato, di ottenere anche per il periodo pregresso l'Elemento di Riordino del Sistema retributivo (E.R.S.) previsto dall'accordo aziendale dell'11 luglio 2000. La Corte d'appello aveva riconosciuto tale voce retributiva ritenendo che, in forza dell'art. 3, commi 5 e 12, del d.l. 726/1984 conv. in l. 863/1984 e dell'interpretazione giurisprudenziale sul computo della formazione nell'anzianità di servizio, l'anzianità maturata nel rapporto di formazione e lavoro dovesse rilevare anche per l'E.R.S. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. nell'interpretazione dell'accordo aziendale 11 luglio 2000, sostenendo che la Corte territoriale aveva esteso indebitamente alla fattispecie i principi sul computo dell'anzianità, senza considerare la natura dell'E.R.S. come emolumento sostitutivo di precedenti voci riservate al personale già a tempo indeterminato e non collegato all'anzianità; 2) violazione degli accordi nazionali dell'11 aprile 1995 e del 27 novembre 2000, poiché l'accordo del 2000 avrebbe ridefinito il trattamento retributivo d'ingresso dei nuovi assunti, escludendo alcune voci retributive aziendali e confluite poi nell'E.R.S., senza alcun collegamento con l'anzianità; 3) violazione dell'art. 3, comma 5, d.l. 726/1984 e della direttiva 1999/70/CE, per avere la Corte d'appello assimilato l'E.R.S. agli aumenti periodici di anzianità. La Suprema Corte ha ritenuto fondati i tre motivi, richiamando il più recente orientamento di legittimità secondo cui le clausole collettive che distinguono i lavoratori con CFL dal personale già in servizio, equiparandoli ai nuovi assunti e facendo salvo il computo dell'anzianità maturata, non violano la disciplina del lavoro in formazione e non introducono discriminazioni; l'E.R.S., infatti, nasce nel contesto di una riforma della struttura retributiva, come elemento mensile consolidato derivante dalla confluenza di voci pregresse e non direttamente fondato sull'anzianità di servizio. Per tale ragione la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda dei lavoratori, compensando le spese dell'intero processo per il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società datrice, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e, decidendo nel merito, ha rigettato le domande dei lavoratori volte al riconoscimento dell'E.R.S. anche in relazione ai rapporti nati come contratti di formazione e lavoro e poi trasformati in rapporti a tempo indeterminato. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo tra le parti, valorizzando il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione.

Norme richiamate

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati come parametri di interpretazione dell'accordo aziendale; la Corte di merito, secondo la ricorrente, li avrebbe violati estendendo indebitamente il significato dell'accordo oltre la volontà delle parti.

  • art. 3, commi 5 e 12, d.l. 726/1984

    Norma invocata per sostenere che il periodo di formazione del contratto di formazione e lavoro, quando vi sia assunzione da parte dello stesso datore entro i limiti temporali previsti, va computato nell'anzianità di servizio; la Cassazione distingue però tale principio dall'attribuzione dell'E.R.S., che non è fondato direttamente sull'anzianità.

  • L. 863/1984

    Legge di conversione del d.l. 726/1984 richiamata in relazione alla disciplina del contratto di formazione e lavoro e del computo dell'anzianità.

  • Accordo aziendale 11 luglio 2000

    Atto collettivo che ha istituito l'E.R.S.; la Corte lo considera un intervento di riordino della struttura retributiva e non una voce parametrata all'anzianità di servizio.

  • Accordo nazionale 11 aprile 1995

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la diversa struttura del trattamento retributivo di ingresso dei neoassunti con CFL.

  • Accordo nazionale 27 novembre 2000

    Richiamato dalla ricorrente per affermare che la riforma della retribuzione aziendale avrebbe riservato alcune voci ai soli assunti a tempo indeterminato o le avrebbe escluse dal trattamento dei nuovi assunti.

  • Accordo 24 marzo 2004

    Indicato come 'clausola di interpretazione autentica' dell'accordo del 2000; nel testo è menzionato come elemento interpretativo sostenuto dalla ricorrente.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Invocata dalla ricorrente nel terzo motivo; la Corte ritiene comunque corretto il diverso inquadramento dell'E.R.S. rispetto agli aumenti di anzianità.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    Richiamato per dare atto della riserva della motivazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando una voce retributiva collettiva nasce da una riforma complessiva del sistema salariale e deriva dalla confluenza di emolumenti preesistenti, la sua spettanza va verificata alla luce della funzione concreta dell'istituto e non può essere automaticamente ricondotta a un meccanismo di anzianità di servizio.
  • Il computo del periodo svolto con contratto di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio non implica, di per sé, il diritto del lavoratore a tutte le voci retributive successivamente istituite, se queste sono riservate, per la loro struttura e finalità, a categorie di lavoratori diverse o a trattamenti consolidati pregressi.
  • Le clausole della contrattazione collettiva che distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio, equiparandoli ai nuovi assunti ai fini del trattamento economico, non sono di per sé discriminatorie se inserite in una riforma dell'assetto retributivo volta a evitare decurtazioni e a razionalizzare le voci salariali.
  • In presenza di una voce retributiva determinata 'per confluenza' di elementi precedentemente percepiti, la verifica interpretativa deve concentrarsi sulla storia negoziale dell'istituto e sulla natura delle voci assorbite, non su un'astratta assimilazione ad aumenti periodici di anzianità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.