Cassazione Penale, Ordinanza n. 21558/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generici e meramente riproduttivi i primi due motivi e manifestamente infondato il terzo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fossero elementi per ritenere l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che lo aveva condannato per evasione. Dal testo emerge che i motivi erano tre: i primi due censuravano in modo generico la configurabilità del reato, la mancata esclusione della recidiva e il giudizio di bilanciamento tra circostanze, ma la Corte li ha ritenuti meri rinvii a censure già esaminate e privi di specifica autosufficienza. Il terzo motivo lamentava il mancato esame di una doglianza relativa a un'attenuante che il ricorrente riteneva applicabile; la Corte ha però osservato che l'attenuante invocata è configurabile solo in caso di costituzione in carcere dell'evaso o di suo ripristino nella vigilanza carceraria, mentre nel caso concreto l'imputato era stato fermato da un vigilante all'interno di un supermercato. Ne ha dedotto la manifesta infondatezza della censura e, quindi, l'assenza di interesse all'impugnazione per il mancato esame in appello.
Norme richiamate
È il reato oggetto del giudizio; la decisione riguarda un ricorso avverso condanna per evasione.
È richiamato nel testo come parametro dell'attenuante invocata dal ricorrente, ma la Corte ne esclude l'applicabilità nel caso concreto per difetto dei presupposti fattuali.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
È richiamato in collegamento all'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse e manifesta infondatezza dei motivi.
Corte cost. n. 186/2000
È richiamata per escludere la sanzione pecuniaria quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente; nel caso concreto la Corte ritiene invece la colpa sussistente.
Massime di principio
- In sede di legittimità, motivi di ricorso generici, assertivi o meramente riproduttivi di censure già esaminate dal giudice di merito non sono idonei a fondare un valido scrutinio di cassazione.
- Il mancato esame in appello di una doglianza non determina annullamento se la censura è manifestamente infondata e, quindi, non sarebbe comunque suscettibile di accoglimento in sede di rinvio.
- Le attenuanti o i benefici invocati devono essere sorretti da presupposti fattuali specifici; in difetto di tali presupposti, la censura è manifestamente infondata e il ricorrente difetta di interesse ad impugnare per il solo omesso esame.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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