Cassazione Penale, Ordinanza n. 36652/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza dell’8 gennaio 2026 della Corte d’appello di Roma, che aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Tribunale, revocando la confisca del denaro e confermando per il resto la responsabilità per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. In primo grado erano state inflitte la pena di due anni e quattro mesi di reclusione e la multa di 10.000 euro, con confisca e distruzione dello stupefacente sequestrato e confisca del denaro. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando la propria asserita collaborazione, consistente nell’avere fornito il codice di sblocco del telefono. Con il secondo motivo ha contestato, per vizio di motivazione e violazione di legge, la mancata riduzione della pena. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la Corte d’appello aveva motivato analiticamente il diniego delle attenuanti generiche, rilevando che il codice di sblocco del telefono era stato fornito solo dopo la nomina di un perito da parte del giudice di primo grado, circostanza indicativa di condotta elusiva e non collaborativa; inoltre, la collaborazione non sarebbe stata dirimente, essendo evidente la destinazione allo spaccio. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la pena era stata motivata in rapporto all’elevato quantitativo di stupefacente, alle 965 dosi singole ricavabili e alla personalità dell’imputato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza della censura sulla pena e del giudizio prognostico negativo espresso nella sentenza impugnata. Restano ferme la condanna e la revoca della confisca del denaro disposta in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendovi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
la Corte di appello di Roma in data 8 gennaio 2026, in parziale riforma della sentenza con cui il locale Tribunale lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 condannandolo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa
La disposizione individua il reato per il quale è stata confermata la responsabilità dell’imputato; il testo non espone ulteriori criteri interpretativi della fattispecie.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e, quando non risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione adeguata quando il giudice valuta puntualmente gli elementi invocati a favore dell’imputato e spiega perché non siano idonei a giustificarne il riconoscimento.
- La consegna del codice di sblocco di un telefono, intervenuta soltanto dopo che il giudice ha nominato un perito per accedere al dispositivo, può essere valutata come condotta non collaborativa; la collaborazione processuale, inoltre, non è necessariamente decisiva quando la prova della destinazione allo spaccio risulti già evidente.
- La congruità della pena può essere motivata valorizzando congiuntamente il quantitativo di stupefacente, il numero di dosi ricavabili e la personalità dell’imputato.
- La sospensione condizionale può essere negata sulla base di un giudizio prognostico negativo; quando la censura relativa alla pena è manifestamente infondata e tale prognosi è motivata, il motivo sul beneficio può essere dichiarato inammissibile.
- Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità, una somma in favore della Cassa delle ammende.
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