Cassazione Penale, Ordinanza n. 08202/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento di merito era stata affermata la responsabilità dell'imputato per una truffa realizzata, secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, facendo credere alla persona offesa di poter acquistare un'autovettura all'asta giudiziaria, asta che in realtà non esisteva. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione sulla configurabilità del reato ex art. 640 c.p., sostenendo che non fosse stata adeguatamente considerata la condotta della persona offesa, l'idoneità degli artifici e raggiri a determinare l'errore e la riconducibilità all'imputato della condotta materiale contestata. Il ricorso, però, riproponeva sostanzialmente le stesse doglianze già sollevate in appello, censurando la valutazione delle prove e chiedendo una diversa lettura del compendio istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero indeducibili perché meramente reiterativi delle censure già esaminate e disattese in appello e perché miravano a una nuova valutazione del merito, preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la Cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte dà per correttamente configurato il reato di truffa in presenza di artifici e raggiri consistiti nel far credere alla persona offesa l'esistenza di un'asta giudiziaria per l'acquisto di un'autovettura, con conseguente ingiusto profitto e danno della vittima.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti e delle prove né effettuare una nuova lettura del compendio probatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre, senza specifiche censure di legittimità, le medesime doglianze già formulate in appello e puntualmente respinte dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, essendo preclusa alla Corte di cassazione la rilettura del materiale istruttorio e la sostituzione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- La truffa è configurabile quando la vittima viene indotta in errore mediante artifici o raggiri idonei, anche fondati sulla simulazione di circostanze inesistenti, e l'agente consegue un ingiusto profitto con altrui danno.
- Quando la motivazione della sentenza di merito è logicamente coerente e immune da vizi giuridici, la censura in cassazione che miri solo a sovvertirne l'apprezzamento probatorio è inammissibile.
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