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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35086/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di danneggiamento, limitandosi a ridurre la pena. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che il fatto dovesse ritenersi di particolare tenuità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e meramente reiterativo di doglianze già formulate in appello e disattese con motivazione puntuale; inoltre ha richiamato la valutazione della Corte territoriale sulla notevole entità e diffusività del danno, che aveva reso del tutto inagibile la cella occupata dall'imputato in carcere, escludendo così la particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. fosse non specifica e solo apparente, perché riproposta senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la causa di non punibilità valorizzando la rilevante offensività del fatto e l'ampiezza del danno arrecato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il danno arrecato è di notevole entità e diffusività, con offensività non compatibile con il requisito della tenuità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e realmente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte in appello integra un motivo apparente e non consente il sindacato di legittimità.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è incompatibile con condotte che abbiano prodotto un danno rilevante, diffuso o tale da compromettere significativamente la fruibilità del bene aggredito.
  • Quando la sentenza di merito esclude la causa di non punibilità sulla base di una motivazione logica e non manifestamente illogica, il ricorso che si limiti a contestarla in modo generico è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanneggiamentoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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