Cassazione Penale, Sentenza n. 37114/2025 del 13/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per lesioni personali aggravate, deducendo cinque motivi principali: 1) vizio di motivazione e travisamento probatorio in relazione all'esclusione della legittima difesa per presunta sproporzione, contestando la valutazione delle consulenze medico-legali; 2) violazione dell'art. 52 cod. pen. per mancato riconoscimento della legittima difesa (anche putativa) e per l'esistenza di condotte alternative percorribili; 3) ulteriore vizio di motivazione circa l'uso reale del bastone da parte della persona offesa e la rilevanza delle lesioni al corpo dell'imputato; 4) censura della valutazione della durata della malattia (superiore a 40 giorni) e dell'affidabilità della persona offesa; 5) contestazione dell'applicazione della recidiva (art. 99 cod. pen.) per mancata valutazione concreta della pericolosità e della rilevanza del precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili nella parte in cui i motivi chiedevano una diversa lettura dei fatti e, nel merito, infondati gli argomenti giuridici: i giudici del merito hanno adeguatamente esaminato le prove (anche testimonianze oculari) e non risultano illogicità manifeste; la legittima difesa (reale o putativa) è stata esclusa perché non sussisteva una situazione di pericolo tale da giustificare la reazione, alternativa immediatamente praticabile (allontanarsi) era disponibile e, inoltre, l'imputato aveva determinato volontariamente la situazione di pericolo; in subordine, anche ammettendo una situazione di pericolo, la reazione è risultata sproporzionata (uso di coltello a fronte di bastone e plurime ferite). La durata della malattia e la qualificazione della recidiva sono state ritenute adeguatamente motivate con elementi probatori (dichiarazioni della persona offesa, certificazione I.N.P.S., consulenza del P.M. e valutazione concreta del precedente). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato l'art. 52 nel senso che la scriminante della legittima difesa richiede una situazione di pericolo reale o putativa e il rispetto del requisito di proporzione e necessità; la scriminante non opera se l'agente ha volontariamente determinato la situazione di pericolo o se esistono alternative immediate per sottrarsi al pericolo.
L'art. 99 è stato applicato richiamando il principio secondo cui per l'applicazione della recidiva il giudice deve valutare concretamente se il precedente traduca una persistenza di inclinazioni criminose e un aumento della pericolosità, non limitandosi a un mero riscontro formale; la Corte ha ritenuto sussistente tale relazione concreta.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata solo ai fini di richiedere il sommario riassunto dei motivi del ricorso ai sensi procedurali; la Corte ha riepilogato i motivi ai fini del loro esame.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La Corte ha proceduto a trattazione scritta del giudizio conformemente alla richiamata norma, rilevando l'assenza di diverse istanze delle parti.
Applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non rivede la valutazione in fatto del giudice di merito: censurare la sentenza deducendo una diversa lettura delle prove è in larga parte inammissibile.
- La legittima difesa richiede pericolo attuale o putativo e il rispetto dei parametri di necessità e proporzione; se l'agente ha volontariamente creato la situazione di pericolo, la scriminante non opera.
- Quando alternative immediate e praticabili (es. allontanarsi) erano disponibili, è difficile per la difesa convincere che l'uso di mezzi lesivi sia stato necessario e proporzionato.
- Per la qualificazione della gravità (es. durata dell'incapacità superiore a 40 giorni) i giudici possono valorizzare insieme dichiarazioni della parte offesa, certificazioni medico-legali e consulenze ufficiali; l'assenza di corrispondenze formali non annulla automaticamente la valutazione del merito.
- L'accertamento della recidiva richiede una valutazione concreta e motivata della rilevanza del precedente rispetto alla condotta odierna; non è sufficiente il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti.
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