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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37114/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per lesioni personali aggravate, deducendo cinque motivi principali: 1) vizio di motivazione e travisamento probatorio in relazione all'esclusione della legittima difesa per presunta sproporzione, contestando la valutazione delle consulenze medico-legali; 2) violazione dell'art. 52 cod. pen. per mancato riconoscimento della legittima difesa (anche putativa) e per l'esistenza di condotte alternative percorribili; 3) ulteriore vizio di motivazione circa l'uso reale del bastone da parte della persona offesa e la rilevanza delle lesioni al corpo dell'imputato; 4) censura della valutazione della durata della malattia (superiore a 40 giorni) e dell'affidabilità della persona offesa; 5) contestazione dell'applicazione della recidiva (art. 99 cod. pen.) per mancata valutazione concreta della pericolosità e della rilevanza del precedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili nella parte in cui i motivi chiedevano una diversa lettura dei fatti e, nel merito, infondati gli argomenti giuridici: i giudici del merito hanno adeguatamente esaminato le prove (anche testimonianze oculari) e non risultano illogicità manifeste; la legittima difesa (reale o putativa) è stata esclusa perché non sussisteva una situazione di pericolo tale da giustificare la reazione, alternativa immediatamente praticabile (allontanarsi) era disponibile e, inoltre, l'imputato aveva determinato volontariamente la situazione di pericolo; in subordine, anche ammettendo una situazione di pericolo, la reazione è risultata sproporzionata (uso di coltello a fronte di bastone e plurime ferite). La durata della malattia e la qualificazione della recidiva sono state ritenute adeguatamente motivate con elementi probatori (dichiarazioni della persona offesa, certificazione I.N.P.S., consulenza del P.M. e valutazione concreta del precedente). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 52 cod. pen.

    La Corte ha interpretato l'art. 52 nel senso che la scriminante della legittima difesa richiede una situazione di pericolo reale o putativa e il rispetto del requisito di proporzione e necessità; la scriminante non opera se l'agente ha volontariamente determinato la situazione di pericolo o se esistono alternative immediate per sottrarsi al pericolo.

  • art. 99 cod. pen.

    L'art. 99 è stato applicato richiamando il principio secondo cui per l'applicazione della recidiva il giudice deve valutare concretamente se il precedente traduca una persistenza di inclinazioni criminose e un aumento della pericolosità, non limitandosi a un mero riscontro formale; la Corte ha ritenuto sussistente tale relazione concreta.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata solo ai fini di richiedere il sommario riassunto dei motivi del ricorso ai sensi procedurali; la Corte ha riepilogato i motivi ai fini del loro esame.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    La Corte ha proceduto a trattazione scritta del giudizio conformemente alla richiamata norma, rilevando l'assenza di diverse istanze delle parti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non rivede la valutazione in fatto del giudice di merito: censurare la sentenza deducendo una diversa lettura delle prove è in larga parte inammissibile.
  • La legittima difesa richiede pericolo attuale o putativo e il rispetto dei parametri di necessità e proporzione; se l'agente ha volontariamente creato la situazione di pericolo, la scriminante non opera.
  • Quando alternative immediate e praticabili (es. allontanarsi) erano disponibili, è difficile per la difesa convincere che l'uso di mezzi lesivi sia stato necessario e proporzionato.
  • Per la qualificazione della gravità (es. durata dell'incapacità superiore a 40 giorni) i giudici possono valorizzare insieme dichiarazioni della parte offesa, certificazioni medico-legali e consulenze ufficiali; l'assenza di corrispondenze formali non annulla automaticamente la valutazione del merito.
  • L'accertamento della recidiva richiede una valutazione concreta e motivata della rilevanza del precedente rispetto alla condotta odierna; non è sufficiente il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti.

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