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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22393/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale per il reato di detenzione illecita di stupefacenti. In particolare, la censura riguardava due soli profili: la mancata concessione nella massima estensione della diminuzione di pena correlata alle circostanze attenuanti generiche e l'entità dell'aumento di pena applicato per la continuazione interna. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze erano meramente reiterative di questioni già esaminate e disattese in appello, senza che il ricorrente avesse sviluppato argomenti nuovi in fatto o in diritto. È stato inoltre valorizzato, ai fini della conferma del giudizio di gravità della condotta e di pericolosità desumibile dalla capacità a delinquere, l'ingente quantitativo di sostanze sequestrate e i plurimi precedenti penali dell'imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, con pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa, previa esclusione della recidiva e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 442 c.p.p.

    sentenza ex art. 442 cod. proc. pen.

    La decisione impugnata era stata resa con rito abbreviato.

  • art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990

    reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/90

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; nel caso concreto riguardava hashish e cocaina in quantitativi rilevanti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si limitino a riproporre questioni già devolute e specificamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata e senza apportare argomenti nuovi in fatto o in diritto.
  • La valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla loro estensione, così come la determinazione dell'aumento per la continuazione, è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della carenza di motivazione; non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa apprezzamento di merito.
  • Ai fini del giudizio sulla gravità della condotta e sulla capacità a delinquere, possono essere valorizzati l'ingente quantitativo di droga detenuta e i precedenti penali dell'imputato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiContinuazioneRecidiva

Testo integrale

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