Cassazione Penale, Sentenza n. 503/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati per diffamazione a mezzo stampa per la pubblicazione di un articolo (Mattioni autore e direttore responsabile di una testata locale; Gomez direttore responsabile della testata online www.ilfattoquotidiano.it) contenente, secondo i giudici di merito, espressioni (in particolare il titolo e il sommario con la frase "Ma debutta con una multa per abusivismo") che avrebbero offeso la reputazione di Mario Mantovani. Contestualmente si contestava l'omesso controllo editoriale a carico di Gomez. I giudici di merito avevano ritenuto diffamatoria la pubblicazione, esclusa la scriminante del diritto di cronaca, ravvisata l'aggravante della legge sulla stampa e negata l'applicabilità dell'art.131-bis (tenuità). I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione denunciando, tra l'altro, violazione del principio di correlazione (art.521 c.p.p.), travisamento del significato delle parole contestate e illegittima interpretazione delle espressioni "multa" e "abusivismo", nonché questioni di applicabilità della responsabilità del direttore alla testata online e della causa di non punibilità per tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza del fatto in quanto le espressioni ritenute offensive non avevano carattere diffamatorio nel contesto: la parola "multa" e l'accostamento a "abusivismo" dovevano essere letti, secondo il lettore medio e alla luce del sommario e del corpo dell'articolo, come riferimento a una sanzione amministrativa relativa all'uso non autorizzato di un'area (destinata a parcheggio per camper) e non come implicazione di illeciti penali o abusi edilizi. La Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero forzato in malam partem il significato delle parole e travisato il contenuto dell'articolo; pertanto la condanna per diffamazione è stata annullata. Sul piano processuale la Corte ha dichiarato infondati i motivi relativi al principio di correlazione e alla imputabilità delle parti del testo ai direttori (ritenendo invece conforme l'orientamento giurisprudenziale che estende l'esame all'intero contesto dell'articolo e che può ricondurre al direttore anche titolo e sommario quando questi siano stati ripubblicati o rivendicati), ma tali considerazioni sono rimaste irrilevanti dopo l'accoglimento del motivo fondamentale di insussistenza del fatto.
Norme richiamate
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa), art. 1
La sentenza richiama il principio di assimilabilità funzionale delle testate telematiche a quelle tradizionali ai fini della disciplina sulla stampa: la nozione di "stampa" comprende anche le testate online.
legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13
Richiamata come circostanza aggravante in relazione alla specificità dell'attribuzione nell'articolo; i giudici di merito ne avevano ravvisato l'aggravante, ma la Cassazione ha annullato per insussistenza del fatto.
Norma sulla diffamazione; la Corte di Cassazione ha esaminato il requisito della offensività della frase rispetto al lettore medio e ha ritenuto che, nel contesto, le espressioni non producessero offesa idonea a integrare il reato.
Invocata dalla difesa come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; i giudici di merito l'avevano esclusa in ragione della presunta gravità e diffusività, e la Cassazione, annullando per insussistenza del fatto, ha reso superflua una valutazione ulteriore.
codice di procedura penale, art. 521
Riguarda il principio di correlazione tra imputazione e sentenza; la Cassazione ha ritenuto infondati i motivi che lamentavano violazione di tale principio alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che consente il richiamo all'intero articolo quando la diffamazione risulti dal contesto e l'imputazione contenga gli estremi per identificarlo.
codice di procedura penale, art. 507
Citato nella discussione sull'onere probatorio e sui poteri istruttori: la Corte di merito non ha ritenuto che l'imputato potesse limitarsi ad affermare la non paternità del titolo e del sommario senza fornire documenti o attivare gli strumenti istruttori necessari.
Costituzione, art. 21
Richiamato dalle parti in relazione alla libertà di manifestazione del pensiero e al diritto di cronaca; la Corte ha valutato il bilanciamento tra libertà di stampa e tutela della reputazione alla luce del contesto e della percezione del lettore medio.
Richiamati dalla difesa nella contestazione di applicazione della legge penale e nella valutazione delle cause di esclusione o di diminuzione della responsabilità; la Corte ha esaminato la correttezza dell'applicazione normativa nel complesso del giudizio.
Costituzione, art. 25
Invocata nella discussione sul principio di legalità e sulla pretesa applicazione retroattiva di orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli (difesa sostenava violazione di legalità per applicazione a fatti del 2016 di regole sviluppate dopo). La Cassazione ha ritenuto infondate le deduzioni relative alla retroattività in relazione alle questioni poste.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 7
Richiamata in ordine al principio di legalità penale internazionale e alla protezione contro retroattività normativa; discussa dalla difesa in relazione all'estensione di responsabilità ai direttori di testate online.
Massime di principio
- Nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa il giudice deve valutare il contenuto nel suo insieme (titolo, occhiello/sommario, corpo dell'articolo, elementi grafici e link): non si dà rilevanza soltanto alla frase isolata ma alla percezione complessiva che il lettore medio ricava dalla pubblicazione.
- La valutazione del carattere offensivo deve essere ancorata al significato che le espressioni assumono per il lettore medio e al contesto: termini che potrebbero sembrare gravemente insinuanti se letti isolatamente possono perdere efficacia offensiva se il testo chiarisce che si tratta di una sanzione amministrativa o di comportamenti non penali.
- Il richiamo nell'imputazione all'intero articolo (con indicazione degli estremi) è sufficiente a garantire il diritto di difesa e legittima che la sentenza valorizzi parti del testo non integralmente trascritte nel capo di imputazione.
- Il direttore di una testata (anche online) può essere ritenuto responsabile per omesso controllo quando emergano elementi che lo riconducano alla paternità o all'adozione del contenuto (es. ripubblicazione su altra testata diretta dal medesimo o inserimento di link che rivendichino il contenuto). Per questo la difesa dovrebbe conservare e produrre documentazione (e‑mail, bozze, istruzioni redazionali) per provare la non paternità di titolo/sommario.
- Non è ammessa l'interpretazione in malam partem: il giudice non può forzare il significato delle parole per trarne una conclusione penalmente sfavorevole se il senso palese e il contesto indicano diversamente.
- L'eccezione di mutamento giurisprudenziale sfavorevole/retroattività può essere prospettata quando l'estensione di responsabilità (es. direttore di testata online) sia stata affermata solo successivamente al fatto; tuttavia, tale argomento non sempre ha efficacia, soprattutto se la giurisprudenza precedente già aveva concreti presupposti per ricondurre la fattispecie alla normativa vigente.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità (art.131‑bis) richiede una valutazione concreta della offensività, della diffusività del mezzo e della gravità della condotta: l'ampia circolazione sul web e la percezione del danno possono rendere difficile l'accoglimento.
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