Cassazione Penale, Sentenza n. 4568/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, sostenendo la violazione di norme processuali (art. 649 c.p.p.) e di disposizioni sostanziali (artt. 81, 633 e 639-bis c.p.), perché già erano stati condannati con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Castrovillari del 1 luglio 2016 per lo stesso reato di invasione arbitraria di immobile e per condotta permanente; perciò, secondo le difese, l'episodio contestato con la sentenza impugnata (accertato il 7 agosto 2014) sarebbe stato compreso nel giudicato e l'azione penale successiva sarebbe improcedibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze omettessero di considerare che la pronuncia del presente processo aveva accertato la prosecuzione della condotta illecita sino al 21 maggio 2018 (data della sentenza di primo grado), sicché non sussisteva sovrapposizione tale da determinare l'improcedibilità per precedente giudicato. Per l'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamata dalla difesa per denunciare vizi procedurali connessi alla impugnazione; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza in quanto ha valutato il carattere protratto della condotta oggetto del nuovo procedimento
Citato dalla difesa probabilmente in relazione alla continuazione; la Corte ha esaminato la continuazione ma ha ritenuto che la prosecuzione della condotta ai sensi della valutazione probatoria impedisse il riconoscimento di un precedente giudicato estinguente
Norma sul delitto di invasione arbitraria di edificio o di terreni altrui; la sua applicazione è stata confermata nei fatti in esame dalla Corte territoriale e non è stata disattesa dalla Cassazione
Richiamata nella impugnazione, probabilmente in riferimento a specifiche aggravanti/forme collegate all'occupazione; la Corte ha comunque ritenuto inammissibili i ricorsi senza accogliere tali argomentazioni
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
La Corte dichiara di aver esaminato il ricorso secondo le forme previste da questa norma (procedure semplificate per determinate impugnazioni durante il periodo d'emergenza)
Applicato per valutare e sanzionare i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità dei ricorsi; da ciò è derivata la condanna dei ricorrenti al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza citata)
Richiamata come principio di riferimento circa la responsabilità per atti processuali che determinano inammissibilità o perdite procedurali, utile a giustificare l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il carattere "permanente" o "continuato" di un reato può estendere gli effetti della condotta fino alla data in cui una sentenza (anche quella contestata) accerta la cessazione: perciò una successiva azione penale non è automaticamente improcedibile se il giudicato anteriore non ha compiutamente estinto l'intero arco temporale riconosciuto nel nuovo processo
- Per contestare l'ammissibilità di un nuovo procedimento in ragione di un precedente giudicato spetta alla difesa dimostrare che il fatto contestato nel nuovo processo è già stato definitivamente accertato nel precedente con esauriente sovrapposizione temporale e materiale
- La Cassazione valuta la durata e la cessazione della condotta sulla base degli accertamenti probatori compiuti: la mera contestazione formale dell'esistenza di un precedente giudicato non è sufficiente se non vi è concreta prova dell'identità di materia e di periodo
- Le doglianze meramente ricognitive di errori procedurali possono essere dichiarate inammissibili; la parte che propone ricorso in cassazione deve curare la fondatezza e la pregnanza delle censure per evitare condanne per spese e somme ex art. 616 c.p.p.
- Quando si contesta la continuazione tra reati o la preclusione per giudicato, è fondamentale articolare chiaramente in motivazione gli elementi di identità materiale e temporale (stesso fatto, stesse condotte, stessi effetti) per ottenere l'accoglimento
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