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Ordinanza

Ordinanza n. 38/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento della nota prot. DO.IS.PMIS.0301440.24.U del 26.11.2024, con la quale la società ITALFERR s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Operativa Infrastrutture Sud ha riscontrato l’istanza di accesso agli atti della Sig.ra Martina Spinali, disconoscendo sostanzialmente natura recettizia agli atti della procedura ablativa, ma trasmettendo comunque la documentazione che è stata oggetto di pubblicazione (e che viene anch’essa impugnata come di seguito indicato), della Determina conclusiva della conferenza di servizi del 6.05.2024, con la quale RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha approvato il “Progetto di fattibilità Tecnico-Economica del Bypass ferroviario di Augusta sulla tratta ferroviaria Catania-Siracusa”, nonché ha stabilito che la variante urbanistica conseguente all’adozione di siffatta determina comporta l’assoggettamento al vincolo preordinato all’esproprio dell’immobile di proprietà della Sig.ra Martina Spinali sito alla C.da Stancollo, Piano T, in Augusta (SR), censito al catasto al foglio 41, particella 635 ed, al contempo, ha dichiarato la pubblica utilità ai fini della realizzazione dell’opera; della Determina motivata n. 4/2024 del Comitato Tecnico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP), nella parte in cui essa dispone la prosecuzione del “Progetto di fattibilità Tecnico-Economica del Bypass ferroviario di Augusta sulla tratta ferroviaria Catania-Siracusa (CUP J51B21001950006)”, ivi compreso il parere n. 4/2023 citato in motivazione ma atto non conosciuto; della Deliberazione di C.C. n. 68 del 28.09.2023, con la quale il Comune di Augusta ha espresso parere favorevole al progetto in variante al P.R.G. che determinato l’assoggettamento al vincolo preordinato all’esproprio della richiamata unità immobiliare per consentire la realizzazione del “Progetto di fattibilità Tecnico-Economica del Bypass ferroviario di Augusta sulla tratta ferroviaria Catania-Siracusa (CUP J51B21001950006)”, compresi gli allegati Pareri Urbanistico Edilizio (nota prot. n. 58671/2023 e nota prot. n. 60455/2023 a firma del Responsabile di settore) e dell’avviso di indizione della conferenza di servizi per l’approvazione del “Progetto di fattibilità Tecnico-Economica del Bypass ferroviario di Augusta sulla tratta ferroviaria Catania-Siracusa (CUP J51B21001950006)” e di avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o asservimento sulle aree interessate dalle opere e dichiarazione di pubblica utilità delle stesse (atto menzionato ma non allegato e non conosciuto), nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, relazioni ed atti endoprocedimentali che hanno concorso alle determinazioni finali, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202500307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura di approvazione del progetto ferroviario, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, nonché nota di riscontro a un'istanza di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota con cui ITALFERR S.p.A. ha riscontrato l'istanza di accesso agli atti, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 6 maggio 2024, la determinazione motivata n. 4/2024 del Comitato Tecnico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la deliberazione del Consiglio comunale di Augusta n. 68 del 28 settembre 2023 e gli ulteriori atti della procedura relativi all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del bypass ferroviario di Augusta, alla variante urbanistica, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sull'immobile della ricorrente e alla dichiarazione di pubblica utilità. L'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti, né decide la domanda di annullamento, ma rileva il mancato o incompleto deposito degli atti amministrativi rilevanti per il giudizio.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alle amministrazioni intimate di depositare gli atti indicati dall'art. 46, comma 2, c.p.a., e ritenuti necessari in vista dell'udienza di merito del 7 maggio 2026. Il deposito deve comprendere il provvedimento impugnato, gli atti e documenti posti a fondamento della sua emanazione, quelli richiamati nel provvedimento e ogni ulteriore atto utile alla decisione. Il Collegio ha precisato che la nozione di atti “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto suscettibile di influire sulla decisione della controversia, anche ai fini della verifica dell'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Non è stata adottata alcuna statuizione sul merito della domanda di annullamento né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’Amministrazione deve depositare entro il termine stabilito per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.

    La disposizione impone all’amministrazione il deposito degli atti rilevanti per la controversia, inclusi quelli posti a fondamento del provvedimento, quelli richiamati e ogni atto utile alla decisione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti.

    In caso di mancato deposito da parte dell’amministrazione, il giudice può ordinare l’esibizione degli atti necessari al giudizio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La nozione processuale di atti utili al giudizio comprende anche quelli necessari per verificare l'eventuale applicabilità della regola sui vizi formali e procedimentali non invalidanti.

Massime di principio

  • L’obbligo dell’amministrazione di depositare gli atti ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a. comprende non soltanto il provvedimento impugnato e gli atti espressamente richiamati, ma ogni documento suscettibile di influire sulla decisione della controversia.
  • Quando l’amministrazione non adempie all’obbligo di deposito degli atti rilevanti, il giudice amministrativo può ordinare l’esibizione ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a.
  • Tra gli atti utili al giudizio rientrano anche quelli necessari a consentire al giudice di verificare l’eventuale applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàDecreto di esproprio e procedimentoPiani regolatori e variantiIstruttoria processuale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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