Ordinanza n. 522/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Genova valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione all’immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Genova per l’anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano i ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D e precludono l’accesso all’immissione in ruolo e alla call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria GPS della provincia di Genova per l’anno scolastico 2023/2024, il D.M. 15 giugno 2023 n. 119, la circolare ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440, l’avviso ministeriale prot. n. 44017 del 20 luglio 2023 e gli ulteriori atti connessi, nella parte in cui prevedono l’inserimento nelle fasce aggiuntive 1C e 1D dei docenti muniti di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, ma non ancora riconosciuta dal Ministero, escludendoli dalla procedura di immissione in ruolo e dalla cosiddetta call veloce. Dal testo dell’ordinanza non risultano esaminati i motivi di merito dedotti contro tali atti. L’unica questione decisa riguarda le modalità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati.
La decisione
Il TAR, rilevato l’elevato numero dei controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. I ricorrenti dovranno chiedere la pubblicazione, sui siti istituzionali del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali interessati, di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell’elenco dei controinteressati entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La prova della pubblicazione dovrà essere depositata entro 10 giorni dalla pubblicazione. Il mancato adempimento nel termine perentorio comporta l’improcedibilità del ricorso. L’ordinanza non si pronuncia sulla fondatezza delle censure né sull’annullamento degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’integrazione del contraddittorio mediante modalità idonee quando il numero delle parti rende difficoltosa la notificazione ordinaria.
art. 49 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per disporre l’integrazione del contraddittorio e autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ordinando la pubblicazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell’elenco dei controinteressati sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere accompagnata dalla fissazione di un termine perentorio per l’adempimento e per il deposito della relativa prova; l’inosservanza del termine assegnato può comportare l’improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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