Ordinanza n. 523/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Grosseto valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione all’immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Grosseto per l'anno scolastico 2023/2024, nella parte relativa all'inserimento nelle fasce aggiuntive 1C e 1D dei docenti con titolo estero non ancora riconosciuto, nonché gli atti ministeriali che precludono l'accesso alla procedura di immissione in ruolo e alla call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Grosseto, il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, la circolare ministeriale del 19 luglio 2023, l'avviso ministeriale del 20 luglio 2023 e gli ulteriori atti connessi, contestando il loro inserimento nelle fasce aggiuntive 1C e 1D anziché nella prima fascia o nei relativi elenchi aggiuntivi e lamentando la conseguente preclusione all'accesso al ruolo, anche mediante la cosiddetta call veloce. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti nel merito. Nel ricorso introduttivo è stata inoltre formulata istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Rilevato l'elevato numero dei controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'Amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; i ricorrenti dovranno depositare la prova della pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione stessa. L'inosservanza del termine è espressamente prevista a pena di improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente, nel contesto dell'integrazione del contraddittorio, l'adozione di modalità idonee a raggiungere tutti i soggetti interessati.
art. 49 c.p.a.
Costituisce la base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto il TAR ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperimento degli indirizzi.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e risulta prevedibilmente difficoltoso reperirne gli indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, secondo le modalità e i termini stabiliti dal giudice.
- Il termine fissato dal giudice per l'esecuzione dell'integrazione del contraddittorio può essere qualificato come perentorio e il suo mancato rispetto può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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