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Ordinanza

Ordinanza n. 130/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS- (allegato 1), notificato al sig. -OMISSIS- il 3.9.2025, con il quale il Direttore Generale, “valutate le memorie difensive presentate dell'inquisito e ritenute le stesse non idonee a sollevarlo dagli addebiti contestati, atteso che, da un lato, la responsabilità in merito ai fatti è risultata accertata all'esito dell'inchiesta formale svolta e, dall'altro, in ambito penale il Giudice, in particolare, ha rilevato che non sussistono le condizioni per un proscioglimento immediato dell'imputato a norma dell'articolo 129 c.p.p., 2 tenuto conto degli elementi che emergono dagli atti acquisiti” ha decretato la SOSPENSIONE DISCIPLINARE DALL’IMPIEGO PER MESI 12, ai sensi degli articoli 885, 1357 lettera a), 1379 comma 1 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 con la seguente motivazione: “Graduato dell’Esercito Italiano, con condotte reiterate e perduranti a partire dal 2019, poneva in essere gravi comportamenti di maltrattamenti nei confronti della coniuge, anche in presenza dei figli minori. Tali condotte, motivate da gelosia, si sono concretizzate in vessazioni, minacce e aggressioni fisiche e psicologiche, generando nella vittima condizioni di vita estremamente penose e uno stato d’ansia costante. In particolare, in un episodio datato 23 settembre 2023, stringeva con forza il collo della moglie, impedendole ogni reazione e causando difficoltà respiratorie, escoriazioni cervicali da costrizione e un trauma contusivo all’emitorace destro. Tale condotta, peraltro oggetto di applicazione della pena su richiesta delle parti, risulta disciplinarmente rilevante poiché in netto contrasto con i doveri inerenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità, nonché al contegno esemplare che il Militare deve tenere in ogni circostanza e, quindi, anche fuori dal servizio, a salvaguardia del prestigio dell’Istituzione alla quale appartiene con particolare riguardo al dovere di astenersi dal compiere azioni non confacenti alla dignità e al decoro del proprio stato”; - nonché di oggi altro atto presupposto e conseguente.

Giustizia amministrativa202502166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di stato consistente nella sospensione dall’impiego per dodici mesi, adottata a seguito di condotte reiterate di maltrattamenti e lesioni nei confronti della coniuge

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Direttore generale del Ministero della Difesa gli ha inflitto la sospensione disciplinare dall’impiego per dodici mesi ai sensi del Codice dell’ordinamento militare. La sanzione traeva origine da condotte familiari reiterate, poste in essere dal 2019 al settembre 2023, per le quali il militare aveva definito il procedimento penale mediante patteggiamento ex art. 444 c.p.p., con applicazione della pena di un anno e dieci mesi per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali pluriaggravate. Il ricorrente ha contestato il provvedimento disciplinare, deducendo in sostanza l’illegittimità della valutazione amministrativa dei fatti e della sanzione. In sede cautelare ha allegato anche il periculum in mora derivante dalla sospensione dall’impiego e dalla conseguente riduzione degli assegni. Il TAR ha esaminato la domanda alla luce dell’autonoma istruttoria disciplinare svolta dall’Amministrazione, che aveva acquisito la sentenza penale irrevocabile, l’intero fascicolo processuale, le memorie difensive dell’incolpato e la relazione finale dell’ufficiale inquirente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto adeguatamente istruito e motivato il procedimento disciplinare: l’Amministrazione non si è limitata a richiamare la sentenza di patteggiamento, ma ha svolto un’autonoma istruttoria acquisendo l’intero fascicolo penale e valutando i fatti sotto il distinto profilo della loro rilevanza disciplinare. Le condotte sono state ricondotte alla violazione degli obblighi gravanti sul militare in materia di rispetto del giuramento, senso di responsabilità, contegno esemplare anche fuori dal servizio e tutela del prestigio dell’Istituzione. Il giudice ha inoltre valorizzato le valutazioni contenute nella sentenza di patteggiamento circa l’assenza dei presupposti per il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p., la correttezza della qualificazione giuridica, la proporzionalità della pena e la necessità di un percorso di recupero. Ha ritenuto corretta anche la commisurazione della sanzione alla gravità e alla reiterazione delle condotte, reputando lesi il prestigio dell’Istituzione, la dignità del grado e della categoria di appartenenza. Quanto al periculum in mora, il TAR ha rilevato che la sanzione comporta soltanto una riduzione degli assegni, con conservazione degli emolumenti necessari ai bisogni primari personali e familiari; che la sanzione era già in parte eseguita, essendo stata notificata il 3 settembre 2025; e che il militare poteva ricercare un’occupazione provvisoria retribuita durante la sospensione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata esaminata valutando il fumus boni iuris e il periculum in mora.

  • art. 444 c.p.p.

    Costituisce la base processuale del patteggiamento intervenuto nel procedimento penale a carico del militare.

  • art. 129 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento ha dato atto dell’assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, elemento valorizzato dal TAR nella valutazione cautelare.

  • artt. 572, commi 1 e 2, c.p.

    Prevedono il reato di maltrattamenti in famiglia per il quale il militare ha patteggiato la pena.

  • artt. 582 e 585 c.p., in relazione agli artt. 576, n. 5.1, e 61, n. 11-quinquies, c.p.

    Riguardano le lesioni personali pluriaggravate oggetto della condanna a seguito di patteggiamento.

  • art. 1357 d.lgs. 66/2010

    È stato applicato quale fondamento della sanzione disciplinare di stato e della sua commisurazione; la sospensione dall’impiego per dodici mesi è stata ritenuta proporzionata alla gravità delle condotte.

  • art. 1357, lett. a), d.lgs. 66/2010

    Prevede la sospensione disciplinare dall’impiego applicata al militare.

  • art. 885 d.lgs. 66/2010

    È richiamato nel provvedimento sanzionatorio quale disposizione del Codice dell’ordinamento militare applicabile alla sospensione disciplinare.

  • art. 1379, comma 1, d.lgs. 66/2010

    È richiamato nel provvedimento sanzionatorio quale ulteriore base normativa della sospensione disciplinare.

  • artt. 712, 713, 717 e 732, commi 1, 2 e 3, lett. a), d.P.R. 90/2010

    Individuano gli obblighi disciplinari violati: rispetto del giuramento, senso di responsabilità, contegno esemplare anche fuori dal servizio e astensione da condotte non conformi alla dignità e al decoro dello stato militare o lesive dell’immagine dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • In sede disciplinare l’Amministrazione militare può valutare autonomamente fatti oggetto di procedimento penale, verificandone la rilevanza rispetto agli specifici doveri inerenti allo stato militare, senza limitarsi a un mero richiamo della sentenza penale.
  • L’acquisizione della sentenza di patteggiamento e dell’intero fascicolo processuale, unita allo svolgimento di un’inchiesta formale e all’esame delle memorie difensive, può integrare un’istruttoria autonoma e sufficiente per l’accertamento della rilevanza disciplinare delle condotte.
  • Le condotte tenute dal militare fuori dal servizio possono assumere rilievo disciplinare quando, per gravità, reiterazione e caratteristiche concrete, risultino incompatibili con il giuramento, il senso di responsabilità, il contegno esemplare e la tutela del prestigio dell’Istituzione militare.
  • Nella valutazione cautelare della sospensione disciplinare dall’impiego, il periculum in mora può essere escluso quando la misura comporti una mera riduzione degli assegni, lasciando al destinatario gli emolumenti necessari ai bisogni primari e la possibilità di svolgere temporaneamente un’attività lavorativa, soprattutto se la sanzione è già in parte eseguita.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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