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Ordinanza

Ordinanza n. 521/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) valida per l''anno scolastico 2023/2024, per la Provincia di Bari, nella parte in cui dispone l''inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all''insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell''articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l''inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all''insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito, e ne inibisce l''accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all''estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l''Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all''estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell''Avviso del Ministero dell''Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l''anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissioni in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l''utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.

Giustizia amministrativa202311276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della Provincia di Bari per l'anno scolastico 2023/2024, unitamente agli atti ministeriali e alle istruzioni operative che collocano in fasce aggiuntive i titolari di abilitazione o specializzazione estera non ancora riconosciuta e precludono loro l'accesso alla procedura di immissione in ruolo tramite call veloce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della GPS della Provincia di Bari per l'anno scolastico 2023/2024, del d.m. 15 giugno 2023 n. 119, della circolare ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440, dell'avviso ministeriale prot. 44017 del 20 luglio 2023 e degli ulteriori atti connessi, nella parte in cui prevedono l'inserimento in fasce aggiuntive degli aspiranti muniti di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero e non ancora riconosciuta dal Ministero, escludendoli dall'accesso al ruolo anche mediante la cosiddetta call veloce. Dal testo dell'ordinanza non risultano esaminati i motivi di illegittimità dedotti nel merito. Nel ricorso introduttivo è stata inoltre formulata istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà prevedibili nel reperirne gli indirizzi.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito delle censure contro la graduatoria e gli atti ministeriali. Rilevata la presenza di un elevato numero di controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'integrazione dovrà avvenire mediante pubblicazione, sui siti istituzionali del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali interessati, di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La prova della pubblicazione dovrà essere depositata entro 10 giorni dalla pubblicazione. L'inosservanza del termine perentorio comporta l'improcedibilità del ricorso. L'esecuzione è posta a carico dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente, nell'ambito della disciplina del contraddittorio, l'adozione di modalità idonee quando il numero delle parti rende particolarmente difficoltosa la notificazione ordinaria.

  • art. 49 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto l'integrazione è stata autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami.

  • art. 5, commi da 5 a 17, d.l. 22 aprile 2023, n. 44

    È richiamato quale base legislativa della procedura straordinaria disciplinata dal d.m. 15 giugno 2023 n. 119, ma l'ordinanza non ne esamina l'interpretazione nel merito.

  • art. 1 d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159

    È richiamato in relazione alla cosiddetta call veloce per le immissioni in ruolo; l'ordinanza non decide sulla legittimità della sua applicazione ai ricorrenti.

Massime di principio

  • Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, secondo modalità idonee a garantire la conoscibilità del ricorso e degli atti impugnati.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere attuata mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, se tale modalità è ritenuta adeguata dal giudice.
  • Il termine assegnato dal giudice per eseguire l'integrazione del contraddittorio può essere qualificato come perentorio; il suo mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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