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Ordinanza

Ordinanza n. 129/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del verbale della Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, Comando Logistico dell’Esercito – Comando Sanità e Veterinaria Roma, modello -OMISSIS-, e della relativa comunicazione – Prot. Guardia di Finanza n. -OMISSIS-, notificati in data 3 novembre 2025, con cui la predetta Commissione ha giudicato il Ten. Col. -OMISSIS- “non idoneo permanentemente al servizio d’istituto nella Guardia di finanza in modo assoluto dalla data del verbale; a. da collocare in congedo assoluto; b. Sì reimpiegabile nelle corrispondenti qualifiche del personale civile del Ministero dell’economia e delle finanze […]. Controindicate le mansioni che comportino particolare stress psichico. Controindicato altresì il maneggio e l’utilizzo delle armi. 2. La permanente inidoneità è determinata da infermità che, sulla base degli atti, NON risulta SI dipendente da causa di servizio […]”; - per quanto occorrer possa, del verbale della CMO di -OMISSIS- prot. n. BL/S n. -OMISSIS- notificato in pari data con cui la stessa Commissione ha giudicato il Ten. Col. -OMISSIS- permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato; - di ogni altro atto antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, anche dagli estremi non noti; e per la condanna al risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi dal ricorrente nelle more dell’efficacia del provvedimento impugnato, da determinarsi secondo equità ex art. 1226 c.c.;

Giustizia amministrativa202600255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio medico di permanente non idoneità assoluta al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza, con collocamento in congedo assoluto e reimpiego nelle corrispondenti qualifiche civili del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione Medica Interforze di seconda istanza e, per quanto occorresse, il precedente verbale della Commissione Medica Ospedaliera, deducendo l’illegittimità del giudizio di permanente non idoneità al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza. La vicenda clinica era iniziata con un ricovero per una diagnosi di depressione in temperamento ipertonico, cui erano seguiti giudizi di temporanea non idoneità. Successivamente, diversi medici delle strutture sanitarie pubbliche e specialisti avevano attestato il superamento della difficoltà di adattamento, la remissione completa e il recupero del pieno funzionamento in tutti gli ambiti, nonché l’assenza di patologie psichiatriche. Nonostante tali risultanze, la Commissione Medica Ospedaliera aveva ritenuto la ricorrente permanentemente non idonea, qualificando la patologia come disturbo depressivo ricorrente in presenza di precedenti ricoveri. La ricorrente aveva contestato tale diagnosi, sostenendo che il quadro clinico fosse riconducibile, al più, a uno stato ansioso-depressivo reattivo o a un disturbo dell’adattamento. La Commissione Medica Interforze di seconda istanza aveva poi confermato la permanente non idoneità, fondandola sull’assenza di una certificazione di guarigione completa, sull’attuale compenso della condizione, su tratti di personalità caratterizzati da impulsività, scarsa tolleranza allo stress e immaturità ideo-affettiva, nonché sul rischio di futuri episodi di scompenso incompatibili con le responsabilità, l’uso dell’arma e le funzioni proprie di un dirigente delle Forze di Polizia. In sede cautelare la ricorrente ha inoltre prodotto nuovi accertamenti psicodiagnostici eseguiti nel gennaio 2026, sostenendo che essi smentissero il quadro posto a fondamento del provvedimento impugnato. È stata proposta anche domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, senza annullare immediatamente i provvedimenti. Ha ordinato all’amministrazione il riesame del quadro clinico della ricorrente, tenendo conto della visita specialistica del 4 settembre 2025, degli ulteriori accertamenti psicodiagnostici svolti nel gennaio 2026 e delle divergenti valutazioni espresse dai diversi sanitari coinvolti. Il riesame dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza dalla Commissione Medica Ospedaliera indicata dal giudice, in diversa composizione rispetto a quella che aveva formulato il giudizio confermato in seconda istanza, con la presenza e il contraddittorio del consulente indicato dalla ricorrente. La misura cautelare è stata giustificata dalla necessità di approfondire, attraverso una nuova valutazione collegiale e in contraddittorio, un quadro clinico caratterizzato da risultanze mediche divergenti e antitetiche, nel bilanciamento tra l’interesse privato della ricorrente e gli interessi pubblici connessi all’idoneità al servizio armato e alle funzioni di polizia. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 21 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare collegiale è stata esaminata ai fini dell’adozione di misure cautelari nel corso del giudizio.

  • art. 1226 c.c.

    La ricorrente ha richiamato la liquidazione equitativa dei danni nella domanda risarcitoria, ma l’ordinanza cautelare non decide la domanda risarcitoria nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato a tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando un giudizio medico-amministrativo di permanente inidoneità al servizio si fonda su valutazioni psichiatriche controverse e risulta contraddetto da plurime certificazioni specialistiche attestanti remissione o assenza di patologia, il giudice cautelare può ordinare un riesame del quadro clinico invece di definire immediatamente la controversia nel merito.
  • Il riesame cautelare di un giudizio sanitario può essere disposto da una commissione in diversa composizione rispetto a quella che ha adottato la valutazione contestata, soprattutto quando il quadro istruttorio evidenzi valutazioni mediche divergenti e antitetiche.
  • Nel riesame di un giudizio medico-amministrativo controverso può essere imposto il contraddittorio con il consulente indicato dall’interessato, quale modalità per chiarire gli aspetti tecnici oggetto di contestazione.
  • Nella valutazione cautelare dell’idoneità al servizio di un appartenente alle Forze di polizia devono essere bilanciati l’interesse del militare alla conservazione del rapporto e gli interessi pubblici connessi alla sicurezza, all’uso delle armi e all’esercizio di funzioni di polizia; tale bilanciamento può rendere necessario un approfondimento sanitario prima della decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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