Ordinanza n. 128/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del giudizio del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 6^ Divisione, prot. -OMISSIS- -OMISSIS-, a firma del Capo della Divisione, notificato al ricorrente in data 12 novembre 2025, recante il giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore nell’aliquota di valutazione al 31 dicembre 2024; b) del verbale della Commissione di Valutazione dei Graduati dell’Esercito n. -OMISSIS- del 30 ottobre 2025, con il quale il ricorrente è stato giudicato “NON IDONEO” all’avanzamento; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione giuridica del ricorrente, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi eventuali pareri, schede valutative, proposte o determinazioni interne che abbiano inciso sul giudizio di non idoneità e sulla progressione di carriera del ricorrente; nonché, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto arrecato al ricorrente per effetto dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, in via principale mediante risarcimento in forma specifica, con ricostruzione della carriera e attribuzione del grado superiore con decorrenza giuridica ed economica dalla data in cui il ricorrente avrebbe dovuto esservi promosso, e con tutti i conseguenti effetti su anzianità, trattamento economico e previdenziale; e, in subordine, per la condanna al risarcimento per equivalente monetario di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore nell’aliquota di valutazione al 31 dicembre 2024, unitamente al verbale della Commissione di Valutazione dei Graduati dell’Esercito
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all’avanzamento e il verbale della Commissione di Valutazione dei Graduati dell’Esercito, deducendo plurimi profili di illegittimità e chiedendo anche il risarcimento del danno, in forma specifica mediante ricostruzione della carriera e attribuzione del grado superiore, oppure per equivalente. Il giudizio negativo era motivato dal richiamo a vari provvedimenti disciplinari, ritenuti indicativi di scarso senso della disciplina, carenze nelle qualità morali, non piena lealtà verso la Forza Armata e carente consapevolezza dello status e dei doveri militari. Dopo la notifica del ricorso, il Comandante di Reggimento ha accolto in autotutela l’istanza di riesame relativa a una sanzione disciplinare del 10 aprile 2025, adottata per violazione dell’art. 748 del d.P.R. 90/2010, revocandola e disponendone l’eliminazione dal fascicolo personale. Secondo quanto rappresentato dal ricorrente, tale sanzione era stata valorizzata dall’Amministrazione come elemento fondamentale della recidiva posta a fondamento del giudizio di non idoneità.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, senza definire il merito del ricorso e senza pronunciarsi definitivamente sulla domanda risarcitoria. La sopravvenuta revoca della sanzione disciplinare, con eliminazione dal fascicolo personale, ha inciso su un elemento ritenuto fondamentale dall’Amministrazione per fondare la recidiva e il giudizio di non idoneità. Per tale ragione il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di procedere a una nuova valutazione dell’idoneità del militare all’avanzamento nell’aliquota del 31 dicembre 2024 entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 9 luglio 2026. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della domanda cautelare; la misura è stata concessa ai fini del riesame del giudizio di non idoneità.
art. 30 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria, proposta in forma specifica e, subordinatamente, per equivalente; la domanda non è stata definita in sede cautelare.
art. 748 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
La norma è indicata quale disposizione disciplinare la cui violazione aveva determinato la sanzione successivamente revocata in autotutela.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Quando un giudizio di non idoneità all’avanzamento militare valorizza una sanzione disciplinare quale elemento fondamentale della recidiva o della valutazione negativa, la successiva revoca della sanzione in autotutela e la sua eliminazione dal fascicolo personale impongono una nuova valutazione dell’idoneità, non potendo il giudizio restare fondato immutabilmente su un presupposto disciplinare venuto meno.
- In sede cautelare, la sopravvenuta eliminazione dal fascicolo personale di un elemento disciplinare decisivo per la valutazione di carriera integra una ragione idonea a disporre il riesame dell’atto, senza che il giudice debba anticipare la definizione definitiva dei vizi dedotti o sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione.
- Il riesame cautelare deve essere svolto dall’Amministrazione entro il termine fissato dal giudice e sulla base del quadro valutativo aggiornato, depurato dagli elementi disciplinari revocati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 130/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 521/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 522/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 523/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 23 feb 2026Ordinanza n. 524/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →