Cassazione Penale, Sentenza n. 34047/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 4/3/2024 della Corte di appello di Napoli che, in sede rescissoria dopo pronuncia della Seconda Sezione della Cassazione, aveva confermato la condanna del GIP di Salerno (27/4/2022) per rapina aggravata e sequestro di persona. Hanno dedotto violazione dell'art. 597, comma 3 (e in definitiva questioni su art. 627 cod. proc. pen.), sostenendo che la Corte di appello aveva confermato la pronuncia del GIP senza tener conto che la Corte d'appello precedente aveva escluso l'aggravante dell'uso dell'arma; hanno inoltre censurato la mancata osservanza dei criteri indicati nella sentenza rescindente, perché la Corte di appello non avrebbe indicato le prove e i dati probatori a fondamento della durata della privazione della libertà personale oltre la fase esecutiva della rapina (durata effettiva della permanenza in stato di costrizione dopo la rapina e la fuga dei rapinatori). I ricorrenti hanno anche evidenziato un interesse pratico a chiarire la questione per valutare possibili misure alternative in esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto le censure dei ricorrenti manifestamente infondate. Richiamati i principi sul potere del giudice del rinvio (divergente a seconda che l'annullamento sia per violazione di legge o per vizi di motivazione), la Corte ha osservato che l'annullamento era per vizi di motivazione, per cui il giudice del rinvio poteva riconsiderare il compendio probatorio nei limiti della logica. La Corte di appello di Napoli aveva accertato che la persona offesa era stata chiusa in bagno dai rapinatori e che tale situazione di privazione si era protratta anche dopo l'esecuzione della rapina e la fuga, e che la vittima aveva liberato se stessa sfondando la porta: ciò dimostra una durata della privazione di libertà oltre il tempo necessario all'esecuzione della rapina, con autonoma rilevanza per il reato di sequestro di persona. Pertanto la conferma della condanna per il reato di cui al capo 2) (sequestro di persona) è legittima. La Corte ha inoltre precisato che, sebbene il dispositivo della sentenza impugnata dicesse testualmente di confermare la pronuncia del GIP, si è trattato di una svista formale: la conferma doveva intendersi limitata al reato di cui al capo 2). La Cassazione ha pertanto disposto la correzione del dispositivo della sentenza impugnata inserendo la precisazione "con riferimento al reato di cui al capo 2)" dopo le parole "Tribunale di Salerno 27.04.2022"; per il resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
Il sequestro di persona è riconosciuto come reato autonomo e concorrente con la rapina quando la privazione della libertà si prolunga oltre il tempo strettamente necessario per la consumazione della rapina (cioè non è funzionalmente assorbita nell'esecuzione della rapina).
art. 597 cod. proc. pen. (comma 3)
Riferimento procedurale dedotto dai ricorrenti circa la correttezza formale del dispositivo della sentenza; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione sostanziale e ha corretto una svista formale nel dispositivo per chiarire l'ambito della conferma della sentenza del GIP.
Richiamato nella decisione come riferimento alle censure procedurali sollevate; la Corte ha ritenuto le censure connesse a profili di motivazione e di corretta applicazione delle regole processuali manifestamente infondate nel caso concreto.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla per vizi di motivazione, il giudice del rinvio può riconsiderare il compendio probatorio e riformulare la motivazione sui fatti contestati, purché dia ad essi un significato coerente e logico e non ripeta i vizi segnalati.
- La privazione della libertà personale è assorbita nella rapina solo se è funzionalmente necessaria e limitata al tempo dell'esecuzione del reato; se si prolunga oltre tale tempo (es. vittima rinchiusa dopo la fuga dei rapinatori) può configurarsi il reato autonomo di sequestro di persona concorrente.
- Le questioni già decise con efficacia di giudicato (esclusione di aggravanti già passate in giudicato) non possono essere riesaminate in sede di rinvio; il giudice del rinvio deve limitarsi alle questioni indicate dalla Cassazione nella pronuncia di annullamento.
- Errori materiali o di formulazione del dispositivo (es. mancanza di precisazione su quale capo si confermi la sentenza) possono essere sanati dalla Cassazione mediante correzione del dispositivo per chiarire l'ambito della pronuncia.
- Chi impugna in Cassazione può richiamare profili procedurali anche con finalità pratiche (es. determinare l'idoneità ad ottenere misure alternative in esecuzione), ma tali censure saranno accolte solo se dimostrano un vizio sostanziale o di diritto non sanato dalla ricostruzione probatoria del giudice del rinvio.
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