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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05009/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia riguarda la successione di un soggetto deceduto ab intestato e la sorte di somme depositate su conti correnti e titoli cointestati con una sorella. In primo grado era stato accertato che le somme presenti sui rapporti cointestati appartenevano in via esclusiva al de cuius, con conseguente inserimento integrale nell’asse ereditario e condanna della sorella alla restituzione delle somme prelevate. In appello una delle eredi e la ricorrente avevano contestato tale ricostruzione, sostenendo che parte delle somme fosse stata oggetto di liberalità/donazione indiretta in favore della sorella cointestataria; avevano inoltre chiesto la correzione dell’elenco dei beni immobili del compendio ereditario e avevano contestato l’inserimento di un debito di 25.000 euro derivante dall’incasso di un titolo cointestato. La Corte d’appello ha rigettato il gravame ritenendo nuova e quindi inammissibile la deduzione della liberalità e, comunque, non provata l’esistenza dell’animus donandi. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1298 c.c. e 111 Cost., sostenendo che la motivazione non consentisse di comprendere perché l’intero saldo dei conti fosse stato attratto nell’asse; 2) violazione degli artt. 1298, 1854 e 2728 c.c., deducendo che la prova per superare la presunzione di contitolarità dovesse fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti e che la Corte non avesse valorizzato la pretesa volontà liberale del defunto; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa statuizione sulla domanda di correzione dell’elenco dei beni immobili, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere adeguato alle risultanze catastali e della ctu.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la cointestazione del conto corrente comporta, nei rapporti interni, la contitolarità del saldo pro quota, salvo prova contraria della esclusiva pertinenza delle somme a uno dei cointestatari; tale prova può essere data anche per presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto la Corte d’appello aveva correttamente valorizzato la documentazione contabile e la sproporzione economica tra il de cuius e la sorella, ritenendo non provata la donazione indiretta e inammissibile, perché nuova in appello, l’allegazione dell’animus donandi. È stato respinto anche il terzo motivo, perché la doglianza riguardava in realtà un preteso errore materiale sull’indicazione catastale degli immobili, correggibile con il rimedio di cui all’art. 287 c.p.c., e non una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore dei controricorrenti, nonché a una ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico della decisione; nel caso concreto non vi era motivazione apparente

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza

  • art. 1298 c.c.

    nei rapporti interni tra cointestatari di un conto corrente opera la presunzione di contitolarità per parti uguali del saldo attivo, salvo prova contraria

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la decisione deve essere motivata in modo adeguato

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    utilizzato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale

  • art. 1854 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per la disciplina del conto corrente cointestato

  • art. 2728 c.c.

    richiamato in relazione alla presunzione legale e all’inversione dell’onere della prova

  • art. 345 c.p.c.

    impedisce in appello la deduzione di un nuovo tema di indagine che ampli il thema decidendum

  • art. 210 c.p.c.

    ordine di esibizione della documentazione contabile utilizzata per provare la provenienza delle somme

  • art. 112 c.p.c.

    non è violato quando si deduce un mero errore materiale, non una omissione di pronuncia su domanda o motivo

  • art. 287 c.p.c.

    rimedio per correggere l’errore materiale della sentenza o del provvedimento

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedura accelerata di definizione; la decisione è stata ritenuta conforme alla proposta del consigliere

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    consente la condanna per responsabilità aggravata e il pagamento di somme ulteriori

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    disciplina il contributo unificato dovuto

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    prevede l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

Massime di principio

  • La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce, nei rapporti interni, la contitolarità del saldo in parti uguali, ma tale presunzione può essere superata con prova contraria della esclusiva appartenenza delle somme a uno solo dei cointestatari.
  • La prova contraria alla presunzione di contitolarità può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, e deve riguardare la pertinenza esclusiva delle somme, non soltanto chi abbia materialmente effettuato il versamento.
  • La deduzione, in appello, di una liberalità o donazione indiretta che presupponga un diverso titolo giustificativo delle somme cointestate costituisce un nuovo tema di indagine ed è inammissibile se introduce un ampliamento del thema decidendum oltre i limiti dell’art. 345 c.p.c.
  • La motivazione non è apparente quando la sentenza richiama e fa proprie le ragioni del primo giudice e consente comunque di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito.
  • Un preteso errore materiale nell’indicazione di dati catastali o nell’elenco dei beni ereditari non integra di per sé omessa pronuncia; se non incide sul giudizio, va corretto con il rimedio specifico per l’errore materiale.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaMandatoImpugnazioni
RamiSuccessioniContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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